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Soccorso integrativo (o completivo) e sanante per i requisiti di partecipazione

Consiglio di Stato, sez. V, 14.02.2025 n. 1233

18.2. L’art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50 del 2016 principia circoscrivendo il perimetro dell’istituto a “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, che “possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma”.
La successiva disciplina del soccorso istruttorio recata dall’art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50 del 2016, che principia con la locuzione “in particolare”, prosegue nel senso che “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.
La disciplina legislativa consente quindi di utilizzare l’istituto (anche) in caso di mancanza, oltre che di irregolarità, degli elementi e del dgue, comprendendo, quindi, anche i requisiti di qualificazione, con il limite (nella vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016) del contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica.
E’ quindi ammesso, per quanto di interesse in questa sede, il soccorso integrativo o completivo, che mira al “recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)”, e il soccorso sanante, che consente di “rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa” (Cons. St., sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870).
In particolare è stato esplicitato che “la norma si cura di precisare (offrendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi già oggetto di controverso intendimento) che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte […])” anche “l’omessa allegazione del contratto di avvalimento” (Cons. St., sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870).
In linea con detta impostazione questa Sezione, con la predetta sentenza (richiamata dall’appellante), ha ritenuto che “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica)”, con la conseguenza che non si possono emendare “le carenze o le irregolarità […] inerenti ai requisiti di ordine speciale” in quanto “atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara”.
Nel caso ivi deciso infatti “il capitolato speciale di gara, in conformità al relativo disciplinare, richiedeva, relativamente ai requisiti di partecipazione e con specifico riferimento alle figure del “responsabile unico” e del “coordinatore” del servizio, il possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, economico-gestionali “o equivalenti”: era, quindi, previsto, che ogni operatore economico avrebbe dovuto “presentare obbligatoriamente in fase di offerta i curricula anonimi delle risorse individuate quali Coordinatori del servizio di acquisizione documentale per ciascun distretto giudiziario e di un Responsabile del servizio per lotto”. Sicché il possesso del titolo di studio nel caso deciso in quella sede attiene va a strutturare l’offerta, cioè ne costituisce una caratteristica intrinseca.
Il caso deciso con detta pronuncia si differenzia quindi da quello qui controverso, nel quale i requisiti di ordine professionale e tecnico non costituiscono elementi dell’offerta, e possono quindi essere oggetto di soccorso istruttorio nei termini indicati dall’art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50 del 2016.
18.3. In tale prospettiva non risulta determinante, ai fini dello scrutinio del profilo di censura riguardante l’esperibilità del soccorso istruttorio con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, valutare la legittimità dall’art. 6.2 del disciplinare, dedicato al soccorso istruttorio, atteso che la lex specialis consente di applicare il soccorso istruttorio alle irregolarità riguardanti i requisiti di capacità tecnica e professionale (risultando irrilevanti i profili di detta disciplina che non riguardano le questioni oggetto della presente controversia).

Soccorso sanante offerta economica ammesso senza manipolazione dello sconto o dell’ importo (art. 101 d.lgs. 36/2023)

TAR Milano, 30.12.2024 n. 3788

Venendo al profilo motivazione della correzione dei risultati, occorre rilevare che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha dato lettura dei risultati prodotti dal sistema, cioè i documenti d’offerta, in seduta pubblica, ma si è riservata di effettuare un controllo alla luce delle Dichiarazioni di offerta allegate.
Da questo controllo la Commissione ha rilevato, con riferimento all’aggiudicatario – ma analogo controllo è stato effettuato su tutti i partecipanti – i seguenti fatti: “ letto il modulo “Dichiarazione di offerta economica” si segnala che la Percentuale di Sconto Unico (PSU) indicata pari a 29,47% risulta errata. In applicazione della formula matematica (ICSICO)/ICS*100 – partendo dallo sconto offerto sull’importo di € 4,539,383,86 complessivo stimato, al netto dei costi della manodopera, soggetto a ribasso, pari a 29,47% e sull’importo sui costi della manodopera stimati pari a 0%, indicati in prospetto – la Percentuale di Sconto Unico (PSU) è pari a 27,91%, Pertanto 27,91% è la Percentuale di Sconto Unico (PSU) che il RUP dispone di considerare come valida”.
E’ stata quindi predisposta la nuova graduatoria, poi confermata in sede di aggiudicazione.
In merito alla rettifica degli errori contenuti nell’offerta, occorre precisare che assumono rilievo i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alla gara a fronte di una procedura telematica che comporti l’elaborazione automatica di documenti d’offerta che duplicano quelli redatti direttamente dagli offerenti e che da quest’ultimi si discostino. In tal caso la stazione appaltante è obbligata ad ammettere tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione, dando la prevalenza alla documentazione d’offerta redatta personalmente dall’offerente, che sia conforme alla legge di gara.
Nel caso di specie la stazione appaltante ha dato prevalenza ai contenuti del documento all. 7 che costituisce la Dichiarazione d’offerta, rettificando i risultati desumibili dal Documento d’offerta elaborato dal programma Sintel sulla base dei dati inseriti tramite l’interfaccia grafico.
In particolare nella nuova graduatoria non risultano modificati dalla stazione appaltante né lo sconto offerto né l’importo offerto, con la conseguenza che non risulta alcuna manipolazione delle offerte o della volontà contrattuale. E’ stata rettificata la graduatoria sulla base del risultato dell’operazione matematica prevista per la determinazione del PSU risultante dalla Dichiarazione d’offerta, che è la seguente: PSU= ICS-ICO/ICS*100, con pieno rispetto di quanto dichiarato dalle imprese. Basta vedere in merito il PSU indicato nell’All. 7 dall’aggiudicataria, pari a 27,92 e riportato in graduatoria come 27,91 in considerazione dei decimali.
L’intervento dell’amministrazione nel caso di specie è rimasto all’interno dei canoni propri del c.d. soccorso sanante, previsto dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 comma 1, lettera b) (non difforme dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compresa l’offerta (ex plurimis TAR Lazio-Roma, Sez. V, sentenza 17.10.2024 n. 18000).
Tale segmento procedimentale obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 della legge n. 241/1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano –laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti– in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.