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Pagamenti e verifica DURC in caso di raggruppamento e subappaltatore

Quesito: Si chiede in caso di contatti stipulati in cui una pluralità di soggetti intervengono anche in fase esecutiva, sia sotto forma di RTI sia tramite subappaltatori. A. conferma se , ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione sul conto corrente dello stesso, sia necessario verificare il DURC del solo soggetto esecutore e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. B. conferma se, in presenza di mandato collettivo a fatturare per conto delle mandanti, nel caso di liquidazione delle prestazioni eseguite da una o più mandanti sul conto corrente della mandataria, sia necessario verificare il DURC della mandataria e del/i soggetto/i esecutore/i, e non anche dei restanti componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. C. se in caso di fatturazione di un componente per prestazioni eseguite con il concorso di uno o più subappaltatori, con liquidazione sul conto corrente del componente, sia necessario verificare il DURC del componente e del/i subappaltatore/i esecutore/i e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione. D. se in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, sia necessario verificare il DURC del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.

Risposta: Fermo restando il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi. (Parere MIT n. 3021/2024)

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    Ritardo nel pagamento dei fornitori: l’intervento della Corte Costituzionale

    LA CONSULTA SALVA LE NORME STATALI SUL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI, IN PARTICOLARE NELLA SANITÁ 
    Gli enti del Servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l’obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi,uno specifico obiettivo che condizioni almeno il 30 per cento dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge.
    È quanto si legge nella sentenza 24.04.2020 n. 78 con cui la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano riguardanti, tra l’altro, l’articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 che ha sancito quest’obbligo specifico.La Corte ha ricordato che il rispetto dei tempi di pagamento da parte dei soggetti pubblici ha, soprattutto in tempi di crisi, una notevole incidenza sul sistema economico. Ha anche precisato che le riforme in precedenza introdotte e le risorse stanziate, se hanno consentito indubbi miglioramenti, non sono state però sufficienti a riportare a dimensioni fisiologi che il fenomeno dei ritardi dei pagamenti. Tant’è che,con la sentenza pubblicata il 28 gennaio 2020, la Corte di giustizia, grande sezione-rimarcando la necessità di un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi e precisando che lo Stato italiano è responsabile anche dei ritardi degli enti territoriali-ha dichiarato il venir meno di quest’ultimo agli obblighi sui tempi di pagamento stabiliti dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE.Ciò premesso, la Consulta ha chiarito che la disposizione censurata si inserisce all’interno di un insieme di ulteriori interventi –rispetto a quanto considerato dalla Corte di giustizia –predisposto dalla legge 145/2018 per contrastare il fenomeno dei ritardi. La Corte ha quindi rigettato le censure delle ricorrenti precisando che la norma rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile ed è finalizzata al coordinamento dinamico della finanza pubblica,in quanto orientala spesa pubblica verso il rispetto dei tempi di pagamento. Inoltre, la sentenza evidenzia che –a differenza di altre norme statali dal carattere marcatamente “lineare”, in passato dichiarate costituzionalmente illegittime–la norma impugnata non si applica qualora l’ente rispetti i tempi di pagamento (per cui nulla è innovato per gli enti virtuosi) e gradua le misure in relazione alla gravità dell’inadempimento.

    Con la stessa sentenza sono state dichiarate infondate anche le censure della regione Sicilia sull’obbligatoria istituzione in bilancio di uno specifico fondo di garanzia se l’ente non rispetta i tempi di pagamento o non riduce a sufficienza lo stock di debiti commerciali (articolo 1, commi 859, 862 e 863, della legge 145/2018). Queste norme consentono di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti e anche di ridurre l’esposizione per interessi passivi, con l’effetto virtuoso di consentire il recupero di risorse da destinare alle attività istituzionali.
    fonte: Corte Costituzionale – Ufficio Stampa