Consiglio di Stato, sez. III, 19.02.2016 n. 695
È ben vero che gli oneri per la sicurezza aziendale – distinti da quelli cc.dd. da interferenze – costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso (Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della lex specialis, per la stessa ambiguità «già presente a livello normativo» (così, per analogo caso, proprio la citata sentenza del Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), si prestasse ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.
Nel dubbio, pertanto, Il Q. ha applicato letteralmente la previsione dell’art. 17.3.1. del capitolato speciale, pur nella sua ampia e ambigua formulazione, escludendo dal ribasso entrambi i due tipi di oneri.
L’offerta economica presentata da Il Q., dunque, non appare né di fatto è indeterminata, poiché ha consentito alla stazione appaltante di apprezzarne il valore in termini assoluti comprensivi di oneri della sicurezza (aziendali ed esterni) non soggetti a ribasso.
Archivi tag: oneri di sicurezza da interferenza
Bando di gara – Erroneo calcolo del costo del lavoro e degli oneri di sicurezza – Illegittimità (Artt. 86, 89)
TAR Cagliari, 12.02.2016 n. 122
La domanda impugnatoria avanzata col ricorso introduttivo e i motivi aggiunti deve essere accolta, stante la fondatezza delle censure di violazione degli articoli 2, 86 e 89 del d.lgs. 163 del 2006 e dei principi sanciti da tali norme, secondo cui deve essere garantita la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e deve essere altresì assicurato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Ritiene il collegio che, alla luce dei rilievi e conteggi effettuati dalla ricorrente, così come risultanti nel ricorso, nei motivi aggiunti e nella relazione peritale di parte in ordine all’analisi dei costi della gestione dei servizi educativi in questione, risultino fondate le incongruenze, lamentate dalle ricorrenti, in ordine alla corretta individuazione dei costi da sostenere per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di S., avuto riguardo, in primo luogo, al corretto calcolo del costo del lavoro; dovendosi altresì ritenere che, a fronte degli specifici rilievi e conteggi, analiticamente operati dalle ricorrenti con riguardo ai sei lotti oggetto dell’appalto, risultino invece generiche e non decisive le controdeduzioni in proposito espresse dall’amministrazione resistente.
Ritiene, altresì, il collegio che rilievo decisivo, nel caso di specie, ai fini della fondatezza delle censure in esame, così come espresse già nell’atto introduttivo del gravame, in ordine all’errata e insufficiente quantificazione dei costi del lavoro, debba essere riconosciuto ai rilievi espressi dalle ricorrenti nella memoria di replica depositata il 31 dicembre 2015, avuto riguardo ai fogli di calcolo posti dall’amministrazione comunale a base della individuazione del prezzo di gara, rilievi da ritenersi specificazione delle censure in esame ritualmente avanzate con l’atto introduttivo del gravame e ribadite con i motivi aggiunti.
Dai richiamati fogli di calcolo, elaborati dall’amministrazione e posti a base della fissazione del prezzo di gara, risulta che la stazione appaltante ha preso a riferimento il costo annuo indicato nelle tabelle ministeriali con riferimento alle “ore teoriche” ammontanti a 1976 ore (38 ore x 52 settimane), senza considerare che da tali “ore teoriche” devono essere detratte le “ore mediamente non lavorate” (pari ad ore 428) a causa di ferie, festività, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, formazione professionale, permessi; al fine di pervenire al dato delle “ore mediamente lavorate” che risultano quindi ammontare a ore 1548 (1976 – 428) e che deve considerarsi il dato effettivo e concreto di cui tenere conto ai fini della determinazione del costo orario reale e non teorico del personale medesimo.
Oneri della sicurezza da interferenza o “esterni” – Obbligo di indicazione – Omissione – Conseguenze – Differenze rispetto agli oneri aziendali o “interni” (Art. 87)
Consiglio di Stato, sez. III, 22.12.2015 n. 5815
(sentenza integrale)“La formulazione del punto 6) dello schema di dichiarazione (fac-simile), allegato 4 al disciplinare di gara, genericamente riferita ai “costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006”, ben poteva essere intesa come concernente i costi della sicurezza aziendali o c.d. interni (tant’è vero che C., nell’integrare lo schema con il dichiarato intento di specificare detti costi, ha utilizzato una formulazione analoga).
Sulla base di questa premessa, se si considerano: da un lato, l’onere di specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali/interni (onere ormai affermato, a pena di esclusione, dalla prevalente giurisprudenza, anche con riferimento agli appalti di servizi, ed anche in assenza di una esplicita previsione della lex specialis), la mancanza nello schema di dichiarazione di altre previsioni che potessero riguardarli, così come di spazi a disposizione dei concorrenti per eventuali integrazioni; dall’altro, la necessità di rendere dichiarazioni conformi allo schema, sancita dall’art. 5 del disciplinare, l’interpretazione data da F. e dalla ASL di Salerno al punto 6) – vale a dire, la teoria del refuso, secondo la definizione di C. – appare un modo corretto di interpretare la lex specialis ai fini della formulazione dell’offerta.
In altri termini, considerare la presenza, al punto 6) dello schema, di una quantificazione dell’importo dei costi aziendali/interni (come tali, destinati invece ad essere liberamente quantificati dai concorrenti, in ragione della qualità ed entità della propria offerta), quale frutto di errore materiale dovuto alla confusione con i costi della sicurezza da rischio di interferenza o c.d. esterni (relativi alla presenza nell’ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto, ed essi sì predeterminati dalla stazione appaltante nel DUVRI, e non ribassabili), risultava per i concorrenti un modo plausibile di utilizzare lo schema di dichiarazione, senza incorrere in rilievi di illegittimità. (…)
12.2. La dichiarazione sui costi della sicurezza aziendali/interni deve quindi ritenersi esistente nell’offerta F., al punto 6), e quanto ivi dichiarato non poteva intendersi quale illegittimo ribasso dei costi da interferenza/esterni.
12.3. Dal refuso non è derivata una distorsione dell’offerta della società appellante principale, o almeno essa non ha argomentato il contrario in modo specifico, avendo peraltro indicato i costi della sicurezza interni nella misura che riteneva congrua. Non appare quindi ravvisabile un invalidità della lex specialis tale da poter inficiare l’esito della gara.
12.4. Non può nemmeno ritenersi che l’offerta F., per come correttamente intesa, dovesse considerarsi viziata a causa dell’omessa specificazione degli oneri della sicurezza esterni.
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di sentenze della Sezione che affermano la necessità che nelle offerte vengano comunque specificati anche i costi della sicurezza da rischio di interferenza o c.d. esterni (cfr. Cons. Stato, III, n. 348/2014 e n. 5246/2015).
Tuttavia, dette pronunce risultano emesse riguardo a procedure di gara nelle quali la specifica indicazione dei costi da interferenza/esterni era univocamente richiesta dalla lex specialis, ciò che non si verifica nel caso in esame.
In ogni caso, sulla questione, il Collegio ritiene di condividere un diverso orientamento (cfr., da ultimo, per una puntuale esposizione, Cons. Stato, V, n. 5070/2015), nel senso che:
– la questione non è stata oggetto delle recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria (n. 3/2015 e n. 9/2015), che hanno riguardato i costi della sicurezza aziendali/interni;
– non vi è alcuna norma che imponga ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante;
– una previsione in tal senso non avrebbe utilità, posto che i concorrenti non possono far altro che tenere conto di detta quantificazione all’atto della formulazione dell’offerta;
– le radicali differenze che investono la natura dei costi della sicurezza dell’uno e dell’altro tipo impediscono di estendere la regola della necessaria indicazione dei costi aziendali, anche ai costi da rischi da interferenza; l’art. 86, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, dove stabilisce che il “costo relativo alla sicurezza” debba essere “specificamente indicato”, si rivolge, al tempo stesso: per i costi da interferenza/esterni, alla stazione appaltante, chiamata a fornire detta indicazione in occasione della predisposizione della gara d’appalto; per i costi aziendali/interni, ai concorrenti, ai fini della formulazione dell’offerta.
12.5. D’altra parte, nel caso in esame non sembra dubbio che i costi della sicurezza esterni quantificati dalla stazione appaltante siano stati conosciuti e considerati dai concorrenti ai fini della formulazione delle offerte economiche”.