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Soccorso istruttorio applicabile all’ offerta tecnica per comprovare elementi non essenziali o previsti a corredo documentale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 02.08.2022 n. 6786

Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dalla lex specialis (che si appalesa, per quanto di rilievo, coerente e allineata alle previsioni dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016) non emerge che l’irregolarità commessa dalla -OMISSIS- fosse insanabile con soccorso istruttorio.
Va osservato, in proposito, come l’oggetto su cui l’irregolarità nella specie riposa coincide con lo strumento di “comprova” di un dato elemento – questo sì – rilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e attribuzione del relativo punteggio.
Si tratta dunque di un documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, bensì – quale allegato a corredo – che vale a “comprova[re]” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone.
D’altra parte il principio che esclude il soccorso istruttorio per elementi costitutivi dell’offerta è volto proprio a evitare che questa venga integrata o modificata in via postuma, con violazione dei principi di par condicio e concorrenza, considerato che “Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della ‘irregolarità essenziale’, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219).
Per questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l’affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.).

Discrepanza tra offerta economica espressa in numeri ed in lettere – Consulenza grafologica – Correzione o soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2017 n. 5445

Nel verbale la Commissione giudicatrice dava atto dei rilievi formulati dalla seconda classificata ed evidenziava, altresì, che a seguito della procedura espletata e terminata con l’aggiudicazione provvisoria, in sede di determina di approvazione dei verbali, l’addetto alla lettura delle offerte notava come “l’offerta in lettere non fosse chiaramente leggibile per la pessima grafia”. Vista la nota pervenuta da parte della seconda classificata, la Commissione riteneva, pertanto, di dover appurare tale circostanza e di rivedere il foglio riportante l’offerta economica. Emergeva, pertanto, che, mentre era chiaramente intellegibile l’offerta espressa in numeri (11,60%), effettivamente si denotava, ictu oculi, “poca intellegibilità della offerta riportata in lettere, dovuta a grafia poco chiara, che può prestarsi a lettura poco univoca da parte dei membri della Commissione”. All’esito dell’esame espletato, la Commissione, ritenendo che non si versasse in un’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, bensì di poca intellegibilità di quanto reso in lettere e a mano libera rispetto a quanto reso in numeri, confermava l’aggiudicazione provvisoria.
Il Collegio rileva come la Commissione giudicatrice fosse pervenuta ad un’autonoma valutazione soggettiva circa la leggibilità dell’offerta economica e che tale valutazione sia corretta ed esente dai vizi riscontrati nella decisione di primo grado: ciò anche in ragione di quanto provato dall’appellante mediante la consulenza grafologica di parte, nella quale si dimostra in modo puntuale come la dicitura contenuta nell’offerta economica corrisponda a “undicipercentovirgolasessanta” e sia, pertanto, identico al ribasso percentuale espresso in numeri. La Commissione non aveva, difatti, espresso un giudizio di totale ed oggettiva incomprensibilità del ribasso percentuale espresso in lettere, bensì aveva riscontrato esclusivamente una scarsa intellegibilità e poca chiarezza della grafia, superabile e di fatto superata con una più attenta lettura del manoscritto, in tal modo ricostruendo la volontà chiaramente espressa dall’offerente, senza alcuna necessità di eterointegrazione della medesima: e ciò ha fatto sulla base dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e di prevalenza della sostanza sulla forma, costituendo il profilo in questione mero vizio formale.
In applicazione dei medesimi principi sopra richiamati, deve altresì ritenersi che l’inversione dei lemmi “virgola sessanta per cento”, effettuata dalla Commissione, in luogo della dicitura riportata dall’offerente “undici per cento virgola sessanta” sia riconducibile ad un’ipotesi di mera correzione di errore materiale, e non integri un caso di soccorso istruttorio volto ad un’inammissibile integrazione dell’offerta economica indeterminata.

Assenza di sottoscrizione in calce all’offerta economica – Sostituzione con l’offerta tecnica e soccorso istruttorio – Inammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Potenza, 11.10.2017 n. 622

Non risulta condivisibile la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dell’8.1.2015, secondo cui l’offerta, priva di sottoscrizione, può essere sanata ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 163/2006, poiché in tali casi non sarebbero incerti il contenuto e la provenienza dei predetti atti, atteso che un atto negoziale privo di firme deve considerarsi inesistente, in quanto l’omessa sottoscrizione fa venire meno la certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e/o dell’impegno vincolante nei confronti della stazione appaltante di quanto offerto. Né l’assenza della sottoscrizione in calce all’offerta economica può essere surrogata dall’indicazione del relativo importo nell’ambito dell’offerta tecnica, firmata dal legale rappresentante della ricorrente, in quanto l’offerta tecnica evidenzia gli aspetti progettuali e qualitativi della proposta contrattuale, mentre con la formulazione dell’offerta economica i concorrenti determinano la precisa entità del prezzo delle prestazioni, che si impegnano ad eseguire.
Ciò, peraltro, risulta in linea con il vigente art. 83, comma 9, del nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50/2016, ai sensi del quale non possono essere sanate con il soccorso istruttorio e/o con il pagamento della sanzione pecuniaria, non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a € 5.000,00, le offerte tecniche ed economiche prive degli elementi essenziali, come nella specie, della relativa sottoscrizione, anche perché nell’ambito oggettivo dell’ultimo periodo del predetto art. 83, comma 9, D.Lg.vo n. 50/2016 (“costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa”) rientra sicuramente l’omessa apposizione della firma in calce all’offerta economica, perché, come sopra già detto, l’assenza della sottoscrizione rende l’offerta economica inesistente, in quanto fa venire meno la certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità nei confronti della stazione appaltante (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 1 del 12.1.2017, TAR Brescia Sez. II Sent. n. 954 del 7.7.2016 e TAR Lazio Sez. II quater Sent. n. 11092 del 9.11.2016).

Interpretazione dell’offerta e della volontà del concorrente da parte della Stazione appaltante: è consentita? Entro quali limiti?

Interpretazione dell’offerta e della volontà del concorrente da parte della Stazione appaltante: è consentita? Entro quali limiti? Nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale. e della volontà del concorrenteLa costante giurisprudenza del Consiglio afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purchè si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Consiglio di Stato, sez. VI, 06.05.2016 n. 1827; cfr., ex multis, sez. V, 1-8-2015 n. 3769; 27-4-2015, n. 2082; sez. III, 21-10-2014, n. 5196; 27-3-2014, n. 1487)