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Firma digitale e soccorso istruttorio : esclusione se manca assoluta certezza sulla riconducibilità dell’ offerta

TAR Catanzaro, 30.09.2024 n. 1377

Orbene, non ignora questo collegio l’orientamento (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4363/2023) secondo cui “nel contesto delle procedure telematiche, dove una serie di elementi tecnologici impedisce l’incertezza sulla provenienza dell’offerta, l’offerta priva di firma digitale è da reputarsi sanabile tramite il subprocedimento del soccorso istruttorio (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1911/2022)”.
Ed è condivisibile l’affermazione secondo cui è “più aderente alla procedura telematica una visione sostanzialistica del problema”, poiché “le piattaforme informatiche … garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento [e] di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 7692/2021).
Neppure va dimenticato quanto stabilito dall’ANAC circa “l’illegittimità dell’esclusione nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (cfr. delibera n. 265 del 17 marzo 2020). La carenza strutturale dell’atto viene in tal caso superata in considerazione del superiore interesse dell’amministrazione nella procedura di gara a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta. Di conseguenza, è esperibile il soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui la documentazione di partecipazione prodotta sia priva di sottoscrizione [ove] la domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata siano in qualche modo riconducibili al concorrente e che quindi la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa”.
Nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione non ha proceduto ad escludere automaticamente il concorrente bensì, in ossequio alla lex specialis di gara, a soccorrerlo mediante apertura di una fase istruttoria volta a verificare la sussistenza o meno di indici per l’affermazione di eventuale riconducibilità dell’offerta all’operatore economico RTI -OMISSIS-.
All’esito di tale fase subprocedimentale, tali indici non sono stati ritenuti sufficienti ad acclarare con assoluta certezza la riconducibilità dell’offerta per ragioni che si ritengono ragionevoli e condivisibili.

DGUE : fac simile aggiornato al nuovo Codice contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) pubblicato da AGID

AGID ha pubblicato sul proprio sito il fac-simile del DGUE (Documento di gara Unico Europeo) con adeguamento in seguito alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

DGUE aggiornato nuovo Codice Contratti Pubblici – FAC SIMILE

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 30 giugno 2023 una nota avente a oggetto “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (Link alla notizia).
Il DGUE al quale si riferisce il Comunicato del Ministero fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 e corredate da Tassonomia di riferimento dei criteri. Con determina 164/2023 è stato adottato il Comunicato con cui AgID ha provveduto all’aggiornamento della Tassonomia allegata alle suddette Specifiche tecniche, al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale da parte delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e degli operatori economici, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.
Come precisato da AGID, al fine di rendere facilmente identificabile la nuova formulazione dei quesiti e dei gruppi di quesiti, è stato messo a disposizione il fac-simile del nuovo formulario, completo di tutte le informazioni in esso previste.
Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. È un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

DGUE aggiornato nuovo Codice Contratti Pubblici – FAC SIMILE

fonte: sito AGID

E-procurement: pubblicate le Regole tecniche AGID per le piattaforme di approvvigionamento digitale

Con Determinazione n. 137/2023, d’intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all’art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

Il provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché stabilisce le modalità per la certificazione.

Approfondimento su: PIATTAFORMA PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE – NEGOZIAZIONE – ALBO FORNITORI

fonte: sito AGID

Digitalizzazione contratti pubblici nel nuovo Codice: attuazione eProcurement nazionale

Interoperabilità delle piattaforme
Un’intera sezione del nuovo Codice viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Partendo dal Codice di amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

La centralità della Bdncp
In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

Pubblicità atti di gara
Ad ANAC viene affidata anche la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).
Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).
Nel documento messo a disposizione dall’Autorità viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di eProcurement.

Slide Digitalizzazione.pdf

fonte: sito ANAC