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Compensazione prezzi : esclusione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta

Quesito: Questa Stazione Appaltante ha affidato lavori ad un’impresa, giusto contratto d’appalto in data 08/06/2021, a seguito di offerta prodotta il 22/02/2021. A seguito dell’emanazione del DM 04/04/2022 l’impresa ha avanzato istanza di compensazione il 23/05/2022 ai sensi dell’ex art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito con Legge 106/2021 e s.m.i., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel corso del secondo semestre del 2021. Premesso quanto sopra e stante che: Per il caso in questione l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nello stesso anno solare 2021; Ad oggi non è stato pubblicato dal MIMS uno specifico decreto che riporti i prezzi medi, per il primo semestre 2021, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori ad una percentuale stabilita, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento al primo semestre 2021; La circolare del MIMS 25/11/2021 (Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) esclude dall’applicazione delle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. SI CHIEDE nella considerazione che la norma di riferimento (DL 73/2021) non pone il
divieto specifico della compensazione per contratti con offerta presentata nell’anno solare 2021 e conclusi nel medesimo anno e che, invece, tale divieto è riportato nella Circolare MIMS del 25/11/2021 (ma può una circolare introdurre un tale divieto nel silenzio della legge?), un parere circa l’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021 alla fattispecie in oggetto e cioè ai contratti per i quali l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nel corso dell’anno solare 2021.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significativi verificatesi nel primo semestre 2021 sono state rilevate con decreto del MIMS dell’11 novembre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021, mentre le variazioni percentuali relative al secondo semestre 2021 sono contenute nel decreto MIMS del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, come rettificato dal decreto MIMS del 24 maggio 2022, pubblicato in data 28 maggio 2022. Tanto premesso, si conferma che la circolare esplicativa del MIMS del 25 novembre 2021, volta a fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi alla stregua del meccanismo descritto dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, conv. con mod. in L. n. 106/2021, dispone l’esclusione dalla compensazione in esame dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La ratio di tale esclusione è da rinvenirsi nella circostanza per cui le condizioni economiche indicate nell’offerta presentata dall’aggiudicatario sono state definite nella piena consapevolezza delle condizioni di mercato afferenti al periodo considerato. (Parere MIMS n. 1417/2022)

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    Compensazione prezzi materiali: applicabile solo agli appalti pubblici non alle concessioni

    La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal cosiddetto “Decreto sostegni bis”, è applicabile soltanto agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni, come affermato da ANAC nel Parere funzione consultiva n. 51 del 12 ottobre 2022.
    Il “Decreto sostegni bis” ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche, riconosciuta per variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal MiMIM. Tale meccanismo, però, fa riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021.
    L’ANAC precisa che tale Decreto non ha reintrodotto l’istituto della revisione dei prezzi bensì una sorta di indennizzo che il Legislatore ha voluto riconoscere all’appaltatore. Tale indennizzo è applicabile solo agli appalti pubblici, e non alle concessioni come si evince anche da una Circolare del MIMS del 25 novembre 2021 che detta indicazioni esclusivamente con riferimento all’appaltatore ed all’appalto pubblico, e non alle concessioni. Una considerazione che troverebbe conferma anche nel cosiddetto “Decreto Ucraina” n. 21/2022, che ha esteso l’indennizzo previsto per gli appalti pubblici ai contraenti generali, senza includere espressamente i concessionari.
    Peraltro, rileva ANAC, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio: nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario medesimo.

    fonte: sito ANAC