Quesito: Questa Stazione Appaltante ha affidato lavori ad un’impresa, giusto contratto d’appalto in data 08/06/2021, a seguito di offerta prodotta il 22/02/2021. A seguito dell’emanazione del DM 04/04/2022 l’impresa ha avanzato istanza di compensazione il 23/05/2022 ai sensi dell’ex art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito con Legge 106/2021 e s.m.i., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel corso del secondo semestre del 2021. Premesso quanto sopra e stante che: Per il caso in questione l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nello stesso anno solare 2021; Ad oggi non è stato pubblicato dal MIMS uno specifico decreto che riporti i prezzi medi, per il primo semestre 2021, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori ad una percentuale stabilita, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento al primo semestre 2021; La circolare del MIMS 25/11/2021 (Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) esclude dall’applicazione delle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. SI CHIEDE nella considerazione che la norma di riferimento (DL 73/2021) non pone il
divieto specifico della compensazione per contratti con offerta presentata nell’anno solare 2021 e conclusi nel medesimo anno e che, invece, tale divieto è riportato nella Circolare MIMS del 25/11/2021 (ma può una circolare introdurre un tale divieto nel silenzio della legge?), un parere circa l’applicabilità o meno delle disposizioni di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021 alla fattispecie in oggetto e cioè ai contratti per i quali l’offerta è stata presentata dall’appaltatore nel corso dell’anno solare 2021.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significativi verificatesi nel primo semestre 2021 sono state rilevate con decreto del MIMS dell’11 novembre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021, mentre le variazioni percentuali relative al secondo semestre 2021 sono contenute nel decreto MIMS del 4 aprile 2022, pubblicato in data 12 maggio 2022, come rettificato dal decreto MIMS del 24 maggio 2022, pubblicato in data 28 maggio 2022. Tanto premesso, si conferma che la circolare esplicativa del MIMS del 25 novembre 2021, volta a fornire chiarimenti interpretativi e istruzioni operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi alla stregua del meccanismo descritto dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, conv. con mod. in L. n. 106/2021, dispone l’esclusione dalla compensazione in esame dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La ratio di tale esclusione è da rinvenirsi nella circostanza per cui le condizioni economiche indicate nell’offerta presentata dall’aggiudicatario sono state definite nella piena consapevolezza delle condizioni di mercato afferenti al periodo considerato. (Parere MIMS n. 1417/2022)