Legge 17 novembre 2022 n. 175
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale – S.G. 17.11.2022 n. 269)
Entrata in vigore: 18 settembre 2022
TESTO COORDINATO Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 con la Legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.
Disposizioni in materia di appalti pubblici ed ulteriori misure per l’attuazione del PNRR.
Art. 29
Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio ((di
opere indifferibili,)) di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. La
preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al
comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o
della domanda di accesso.
3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche
esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in
itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, puo' rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo.
4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali
disponibili.
Art. 30
((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture
e servizi o di concessione di contributi pubblici
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1046 e' aggiunto il seguente:
«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei
medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».
Art. 32
Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui
al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e
flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo
laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attivita' di
monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate,
((la societa')) Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la
((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si
avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per
servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a
carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
Art. 34 bis
Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento
nell'ambito dell'attuazione del PNRR
1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Art. 39
Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a
societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui
all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova
applicazione l'articolo 50 ((del codice di cui al)) decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».