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Decreto Aiuti Ter n. 175/2022 (conversione in Legge): ulteriori misure per l’attuazione del PNRR

Legge 17 novembre 2022 n. 175
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale – S.G. 17.11.2022 n. 269)

Entrata in vigore: 18 settembre 2022

TESTO COORDINATO Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 con la Legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

Disposizioni in materia di appalti pubblici ed ulteriori misure per l’attuazione del PNRR.

                                Art. 29 
          Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio  ((di
opere  indifferibili,))  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli
enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),
numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . 
  2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al
comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,
in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione
relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per
cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La
preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti
locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al
comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,
l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede
all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o
della domanda di accesso. 
  3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,
ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche
esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in
itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare
la richiamata preassegnazione di contributo. 
  4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico
delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali
disponibili. 
                               Art. 30 
    ((Utilizzo delle economie derivanti)) da contratti di forniture 
          e servizi o di concessione di contributi pubblici 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1046 e' aggiunto il seguente: 
  «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a  legislazione  vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.». 
                               Art. 32 
                Misure per accelerare la realizzazione 
                     degli investimenti pubblici 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
  «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui
al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario ((l'applicazione)) uniforme dei principi  e  delle
priorita' trasversali ((previsti)) dal Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di
monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1, d'intesa con  le  amministrazioni  interessate,
((la  societa'))  Invitalia  S.p.A.  promuove  la  definizione  e  la
((stipulazione)) di appositi accordi quadro, ai  sensi  dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'affidamento
dei servizi tecnici  e  dei  lavori.  I  soggetti  attuatori  che  si
avvalgono di una procedura  avente  ad  oggetto  accordi  quadro  per
servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti  a
carico delle convenzioni di cui al comma 5.».
                              Art. 34 bis 
 Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento
                nell'ambito dell'attuazione del PNRR 
 
1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse
del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai
sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli
incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo
31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
                                Art. 39 
        Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali 
 
  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi
di affidamento  diretto  da  parte  del  Ministero  della  cultura  a
societa'  in  house  del  medesimo  Ministero  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui  al))  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   trova
applicazione  l'articolo  50  ((del  codice  di  cui   al))   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».