Consiglio di Stato, sez. V, 26.10.2018 n. 6119
In un appalto da aggiudicarsi a corpo (non a misura) il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.
Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale.
Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare.Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016 n. 15).
In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 03.09.2018 n. 5161; Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2057; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016 n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009 n. 4903; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.02.2015 n. 963).
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Appalti a corpo – Elenco prezzi unitari – Valore indicativo – Irrilevanza ai fini del corrispettivo contrattuale (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. V, 03.09.2018 n. 5161
Negli appalti “a corpo” il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta.
Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 03.04.2018 n. 2057).
Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Consiglio di Stato, sez. VI, 04.01.2016, n. 15).
In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Consiglio di Stato, V, 0304.2018, n. 2057; id. sez. VI, 04.01.2016 n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009 n. 4903; Consiglio di Stato, sez. IV, 26.02.2015, n. 963).