Indicazioni ANAC sul rilascio del certificato del Casellario Giudiziale

Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2018

Con riguardo alla verifica  dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate  dal Codice dei contratti pubblici (rif. art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38  D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), è  stato segnalato a questa Autorità che, talvolta, le richieste relative al  certificato del Casellario Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell’art. 28  del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico in materia di casellario  giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e  carichi pendenti), anziché dell’art. 39 T.U..
In argomento, si ritiene  opportuno chiarire che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal  Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia  (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per  quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che  contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta  del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della  richiesta.
Non è opportuno, invece, in  tali casi utilizzare il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la facoltà,  per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le  certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). 
La certificazione ex art. 28  T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro, non riporta  (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze  emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di  condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.