Consiglio di Stato, sez. V, 02.12.2015 n. 5450
(sentenza integrale)“nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti fissati dalla lex specialis come nella specie, come detto, può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione oc se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361).
Infine, l’appellante non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di errori di fatto o macroscopici vizi tali da rendere sindacabile la valutazione compiuta dalla commissione di gara”.“il legale rappresentante della C., compilando il modello di dichiarazione predisposto dalla Stazione Appaltante, ha espressamente dichiarato per se e per l’altro socio al 50%, Sig. G., che nessuno dei soggetti di cui all’articolo 38 del Codice Appalti si trovava in alcuna delle cause di esclusione ivi previste. Si tratta di dichiarazione del tutto legittima, alla luce di una visione non formalistica, ma sostanziale degli obblighi dichiarativi in gara (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 30 luglio 2014, n. 16).
Peraltro, ai sensi dell’art, 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di incompletezza delle dichiarazioni, ove il concorrente sia in possesso del requisito richiesto è soltanto più prevista una penale in favore della stazione appaltante, con la conseguenza che le eventuali omissioni non possono più ritenersi ex se causa di esclusione”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Sub criteri di valutazione - Mancanza - Non comporta onere di motivazione discorsiva in capo alla Commissione giudicatrice - Punteggio numerico - Sufficienza (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Punteggio numerico e discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sufficienza del punteggio numerico per la valutazione delle offerte tecniche
- Valutazione dell'offerta - Motivazione - Punteggio numerico - Sufficienza - Presupposti
- Valutazione dell'offerta - Punteggio numerico - Sufficienza - Condizioni - Mancata predisposizione di una griglia di criteri - Motivazione - Occorre (Art. 83)
- Valutazione dell'offerta - Giudizio della Commissione - Divieto di integrazione postuma in sede di giudizio (Art. 84)
- La Commissione giudicatrice ha l'obbligo di fornire una motivazione minuziosa relativamente al punteggio attribuito?
- 1) Commissione giudicatrice, nomina di un consulente esterno, possibilità, limiti - 2) Richiesta di chiarimenti sull'offerta, ammissibilità - 3) Valutazione mediante mero punteggio numerico - 4) Gara telematica, sottoscrizione dei documenti, non occorre, firma digitale, sufficienza (Artt. 46, 84)
- Punteggio numerico, riparametrazione, finalità - Ulteriore motivazione, non occorre, presupposti
- Soglia di sbarramento per il punteggio tecnico - Legittimità - Offerta qualitativamente insoddisfacente - Non sussiste obbligo di valutazione per la Stazione appaltante (art. 83 , art. 46)
- Onere di immediata impugnazione del bando e motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione.
- Differenza tra commissione "giudicatrice" ed "aggiudicatrice" e sufficienza del punteggio numerico
- Ponderazione del punteggio per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e sindacabilità in sede giurisdizionale (Art. 83)