Art. 119. Direzione dell’esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, é diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.