Interdittiva antimafia: finalità, elementi sintomatici, limiti del sindacato giurisdizionale (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. III, 01.12.2015 n. 5437
(sentenza integrale)

L’interdittiva antimafia è volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che è sufficiente che vi sia un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso” (Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; 2734 del 3.6.2015).
Il Prefetto adotta legittimamente l’informativa sulla base di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi – che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
E’, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; siffatta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite ( C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).
Anche il particolare contesto socio-ambientale può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa qualora i soggetti controllati condividono l’ambito finanziario dei rapporti ( Cd.S. III Sez. , 3595 dell’11.7.2014).
E così pure i legami di natura parentale assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata (C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, n. 227 del 29 febbraio 2012; C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).
Inoltre, va tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia, stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico, per cui le valutazioni effettuate dall’Autorità prefettizia sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti (C.d.S.,III Sez., n. 1576 del 23.4.2015).

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