TAR Napoli, 18.11.2015 n. 5312
(sentenza integrale)“Ritenuto infondato il primo motivo in quanto i due componenti di cui si contesta la nomina rientrano nella categoria dei funzionari della stazione appaltante, indicata all’articolo 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici; essi, infatti, rivestendo rispettivamente la carica di componente di un ufficio di staff del comune e di funzionario convenzionato presso l’area tecnica del comune stesso, sono da considerarsi, ai fini della valutazione della legittimità della nomina a membri della commissione di gara, funzionari della stazione appaltante in quanto, pur non essendo dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione comunale, svolgevano stabilmente, al momento della nomina, funzioni pubbliche in nome e per conto di tale amministrazione “.
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RISORSE CORRELATE
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