Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2015 n. 4768
(sentenza integrale)“Con tale censura, parte appellante lamenta l’erroneità della mancata richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, cioè la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare tale attività istruttoria con conseguente invito alla Cooperativa a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate.
Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella disamina del precedente motivo, non vi era però alcuno spazio per un soccorso istruttorio, che può essere esplicato quando il testo della certificazione camerale determini incertezze sulla sua reale portata, mentre, in questo caso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non sussisteva alcuna incertezza interpretativa.
Il «soccorso» sarebbe stato illegittimo, perché, in violazione della par condicio tra i concorrenti, avrebbe consentito una produzione ex post di documentazione per comprovare requisiti, di cui non vi era alcuna traccia o un principio di prova nella certificazione camerale.
La parte appellante neppure può fondatamente richiamare a proprio favore i principi affermati dalla giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 9/2014), in quanto essa ha ammesso la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorre soltanto una “delucidazione”: si tratta quindi di fattispecie, in cui la sussistenza dei requisiti è già comprovata, ma si tratta solo di una consentita precisazione che non altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatesi ed acquisita.
Una tale circostanza non sussisteva nella fattispecie in esame, in quanto l’eventuale soccorso istruttorio avrebbe avuto la finalità di un’acquisizione postuma di un requisito, di cui non vi era alcuna traccia nella certificazione camerale, indicata dal bando per comprovare il possesso dei requisiti”.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Idoneità professionale - Iscrizione alla Camera di Commercio - Concreto ed effettivo svolgimento dell' attività da parte dell' Operatore Economico - Necessità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione - Iscrizione Camera di Commercio - Impresa inattiva - Non comporta esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Iscrizione camerale per attività inerenti all’oggetto dell’appalto - Requisito di idoneità professionale - Legittimità - Verifica e accertamento - Modalità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Ammissione alla gara: è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA oppure è necessario l'avvio dell'attività, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte?
- Idoneità professionale - Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente l'appalto - Interpretazione estensiva - Legittimità (Art. 42)
- Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica - Dimostrazione - Documentazione prevista a pena di esclusione - Mancanza - Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Chiarimenti sui limiti del soccorso istruttorio (Art. 46)
- Soccorso istruttorio - Ambito di applicazione - Può giungere fino al completamento di dichiarazioni esistenti (Art. 46)
- Affitto di ramo d'azienda - Obblighi dichiarativi nei confronti dell'azienda affittata - Operatività del soccorso istruttorio - Differenza tra regolarizzazione ed integrazione documentale (Artt. 38, 46)
- Art. 39. Requisiti di idoneità professionale