Sanità – Gara indetta dall’ ASL senza previa autorizzazione della Centrale di committenza regionale – Violazione della spending rewiev – Annullamento in autotutela – Legittimità

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 05.10.2015 n. 4638
(sentenza integrale)

“La determinazione di annullare d’ufficio la gara per l’affidamento del “global service” è stata … chiaramente manifestata e la motivazione dell’esercizio dell’autotutela è agevolmente rinvenibile nella richiamata nota di S. Infatti, nell’atto d’impulso fatto pervenire da quest’ultima è innanzitutto evidenziata l’illegittimità della procedura, in quanto autonomamente indetta dall’Azienda sanitaria senza la previa autorizzazione della centrale di committenza regionale, in violazione dell’art. 6, comma 15 bis, della legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003 (come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 4 del 2011, n. 3 del 2012, n. 5 del 2013). Nella stessa nota è anche indicata la finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica sottesa alla normativa in tema di spending review, che dà adeguatamente ragione dell’interesse pubblico presidiato dalla segnalata legislazione regionale» .
Come ha correttamente ritenuto il T.A.R., la valutazione positiva del progetto presentato ai fini dell’erogazione del contributo per l’efficientamento energetico non escludeva pertanto che lo svolgimento della gara, volta all’individuazione dell’operatore economico deputato alla realizzazione del Global Service avvenisse nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa, a cominciare dalla necessaria acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 6, comma 15 bis, della legge regionale n. 28 del 2003″.

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