Regolarità contributiva – DURC – Verifica sul possesso del requisito – Nozione di violazione grave – Attestazione degli Istituti di previdenza – Effetto vincolante per la Stazione appaltante (Art. 38)

 


Consiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015 n. 4591

(sentenza integrale)

“In tema di appalti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. i) D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 – per il quale costituiscono causa di esclusione dalle gare d’appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale – la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della Stazione appaltante, ma è demandata agli Istituti di previdenza attraverso la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, le cui risultanze non sono sindacabili dall’Amministrazione. In definitiva, spetta alla stazione appaltante – una volta prodotta la dichiarazione da parte del concorrente – procedere d’ufficio alla documentazione ritenuta necessaria ai fini della comprova della regolarità contributiva, rispetto alla quale l’attestazione delle amministrazioni all’uopo deputate non può essere posta in dubbio dalla stazione appaltante.
Da ciò deriva la sufficienza della documentazione acquisita in primo grado onde escludere la dedotta illegittimità degli atti di gara”.

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