Verifica a campione – Mancata prova del possesso dei requisiti – Sanzioni – Vanno disposte automaticamente (Art. 48)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015 n. 4587
(sentenza integrale)

“E’ appena il caso di aggiungere che il (legittimo) provvedimento di esclusione dalla gara costituisce diretta conseguenza della sola accertata carenza del requisito di qualificazione e quindi della obiettiva non veridicità della dichiarazione resa in sede di gara (non veridicità che non risulta in alcun modo indotta da atti o comportamenti dell’amministrazione appaltante e/o dalla lex specialis di gara), prescindendo pertanto da ogni valutazione circa la eventuale consapevolezza o intenzionalità di tale non veridicità (trattandosi di un profilo soggettivo di responsabilità che come tale non appartiene di norma alla cognizione del giudice amministrativo).
5.2.3. Tali ultime considerazione rendono infondate anche le peraltro timide doglianze svolte dalla società appellante quanto all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Al riguardo non vi è ragione di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2012, n. 80; 16 febbraio 2012, n. 810; 6 marzo 2013, n. 1370; 28 aprile 2014, n. 2201sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; sez. III, 30 aprile 2014, n. 2274)”.

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