Regolarità contributiva e fiscale – Esclusione dalla gara – Rileva la violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale (Artt. 38, 46)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 11.09.2015 n. 4252
(sentenza integrale)

“Rilevato che il provvedimento di esclusione impugnato in prime cure è stato emanato dall’Amministrazione per carenza, in capo all’ausiliaria della ricorrente, del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006;
Ricordato che tale previsione normativa richiama l’ipotesi della commissione di «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse», e che il comma 2 dello stesso articolo 38 specifica che si intendono «gravi» unicamente «le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse» per un importo superiore alla soglia quantitativa minima ivi indicata;
Considerato che la tesi di fondo dell’Amministrazione, condivisa dal primo Giudice, è che all’inizio della gara la concorrente risultava dagli atti dell’Agenzia delle Entrate versare in posizione irregolare, e solo in data 9 dicembre 2014 aveva ottenuto lo «sgravio» della cartella pendente a carico della propria ausiliaria, sanando quindi soltanto ex post la propria condizione;
Osservato che la documentazione in atti non suffraga una simile conclusione;
Rilevato, invero, che le poste debitorie inizialmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate erano state in realtà già pagate a tempo debito dall’ausiliaria della ricorrente, mentre semplicemente il relativo adempimento non era stato registrato come tale dal sistema informatico dell’Agenzia, poiché l’adempiente aveva operato un versamento cumulativo in luogo di separati singoli versamenti corrispondenti ai distinti quadri del modello fiscale utilizzato;
Sottolineato che lo sgravio effettuato dall’Agenzia durante la procedura di gara non era scaturito, quindi, da un adempimento tardivo, ma era stato determinato dalla presa d’atto che l’importo debitorio inizialmente segnalato era in realtà «non dovuto» (come indicava già il certificato di regolarità emesso dall’Agenzia il 10 dicembre 2014), siccome già versato ab origine;
Puntualizzato che, secondo quanto esposto nell’atto di chiarimenti dell’Agenzia del 3 marzo 2015 già prodotto al T.A.R., «In buona sostanza i versamenti per i quali era scaturita la cartella esattoriale … erano presenti in Banca dati ed effettuati tempestivamente nel rispetto della norma. Di converso la dimostrazione della correttezza sostanziale del versamento è stata fornita successivamente »;
Rimarcato che per quanto precede alla società di cui si tratta non era ascrivibile alcun «omesso pagamento di imposte e tasse»;
Sottolineato, in particolare, che le «modalità non corrette» di versamento che il primo Giudice ha reputato comunque imputabili alla stessa società non erano idonee a integrare la causa di esclusione intorno alla quale si controverte, dal momento che la disciplina dettata dall’art. 38 impernia il necessario requisito di «gravità» dell’infrazione su fattispecie di «omesso pagamento», e pertanto di violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale, e che l’ammissione alle gare pubbliche è retta da un principio di tassatività delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit.) “.

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