Consiglio di Stato, sez. V, 11.09.2015 n. 4252
(sentenza integrale)“Rilevato che il provvedimento di esclusione impugnato in prime cure è stato emanato dall’Amministrazione per carenza, in capo all’ausiliaria della ricorrente, del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006;
Ricordato che tale previsione normativa richiama l’ipotesi della commissione di «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse», e che il comma 2 dello stesso articolo 38 specifica che si intendono «gravi» unicamente «le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse» per un importo superiore alla soglia quantitativa minima ivi indicata;
Considerato che la tesi di fondo dell’Amministrazione, condivisa dal primo Giudice, è che all’inizio della gara la concorrente risultava dagli atti dell’Agenzia delle Entrate versare in posizione irregolare, e solo in data 9 dicembre 2014 aveva ottenuto lo «sgravio» della cartella pendente a carico della propria ausiliaria, sanando quindi soltanto ex post la propria condizione;
Osservato che la documentazione in atti non suffraga una simile conclusione;
Rilevato, invero, che le poste debitorie inizialmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate erano state in realtà già pagate a tempo debito dall’ausiliaria della ricorrente, mentre semplicemente il relativo adempimento non era stato registrato come tale dal sistema informatico dell’Agenzia, poiché l’adempiente aveva operato un versamento cumulativo in luogo di separati singoli versamenti corrispondenti ai distinti quadri del modello fiscale utilizzato;
Sottolineato che lo sgravio effettuato dall’Agenzia durante la procedura di gara non era scaturito, quindi, da un adempimento tardivo, ma era stato determinato dalla presa d’atto che l’importo debitorio inizialmente segnalato era in realtà «non dovuto» (come indicava già il certificato di regolarità emesso dall’Agenzia il 10 dicembre 2014), siccome già versato ab origine;
Puntualizzato che, secondo quanto esposto nell’atto di chiarimenti dell’Agenzia del 3 marzo 2015 già prodotto al T.A.R., «In buona sostanza i versamenti per i quali era scaturita la cartella esattoriale … erano presenti in Banca dati ed effettuati tempestivamente nel rispetto della norma. Di converso la dimostrazione della correttezza sostanziale del versamento è stata fornita successivamente »;
Rimarcato che per quanto precede alla società di cui si tratta non era ascrivibile alcun «omesso pagamento di imposte e tasse»;
Sottolineato, in particolare, che le «modalità non corrette» di versamento che il primo Giudice ha reputato comunque imputabili alla stessa società non erano idonee a integrare la causa di esclusione intorno alla quale si controverte, dal momento che la disciplina dettata dall’art. 38 impernia il necessario requisito di «gravità» dell’infrazione su fattispecie di «omesso pagamento», e pertanto di violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale, e che l’ammissione alle gare pubbliche è retta da un principio di tassatività delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit.) “.www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Regolarità fiscale - Debiti tributari emersi in corso di gara - Soluzione di continuità nel possesso dei requisiti - Comporta esclusione - Regolarizzazione o rateizzazione immediata - Irrilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Cessione o affitto di ramo d’azienda - Regolarità contributiva - Regolarizzazione postuma (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi irregolarità fiscali - Notificazione della cartella esattoriale - Rilevanza ai fini dell'esclusione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità fiscale - Istanza di rateizzazione del debito presentata a gara in corso - Effetti sull'ammissione del concorrente (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità contributiva e fiscale - Definitività dell'accertamento - Termine per la regolarizzazione - Sanzione dell'esclusione e segnalazione ad ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Durc - Importo eccezionale del debito previdenziale ed avviso bonario - Concretano conoscenza dell'irregolarità contributiva - Assenza di comunicazioni da parte dell'Ente previdenziale - Irrilevanza - Omessa dichiarazione - Comporta esclusione (Artt. 38)
- Consorzio - Regolarità contributiva e fiscale della mandataria - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Verifica sul possesso del requisito - Momento esatto in cui va effettuata (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Deve sussistere durante tutta la gara - Regolarizzazione postuma - Irrilevanza - Gravità della violazione - Non è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante - DURC - Insindacabilità (Art. 38)
- DURC - Irregolarità dichiarata per un debito inferiore ad € 150 - Illegittimità (Art. 38)
- Regolarità contributiva - DURC - Verifica sul possesso del requisito - Nozione di violazione grave - Attestazione degli Istituti di previdenza - Effetto vincolante per la Stazione appaltante (Art. 38)
- Regolarità contributiva e fiscale - Veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Art. 38)
- Regolarità fiscale in caso di istanza di rateizzazione accolta dopo il termine di presentazione dell'offerta (Art. 38)
- Possesso del requisito della regolarità contributiva e fiscale durante tutta la gara e nozione di "violazione grave" (Art. 38)
- Regolarità fiscale: il certificato dell'Autorità competente vincola la Stazione appaltante (Art. 38)
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione
- Art. 38. Requisiti di ordine generale