Aggiudicazione – Comunicazione omessa o incompleta – Esclusività e/o tassatività delle forme di conoscenza dell’ esito della gara – Effetti sulla decorrenza del termine di impugnazione (Art. 79)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 07.09.2015 n. 4144
(sentenza integrale)

“Sennonchè deve osservarsi che l’art. 120 c.p.a. non prevede alcuna forma esclusiva o tassativa di conoscenza degli esiti (aggiudicazioni) delle procedure di gara, così che esso non incide sulle regole processuali del processo amministrativo in tema di piena conoscenza dell’atto e del decorso del termine di impugnazione, allorquando quella conoscenza sia acquisita in forme diverse da quelle di cui al citato art. 79 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 671; 27 dicembre 2013, n. 6284; sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6156; 5 dicembre 2013, n. 5806); è stato espressamente affermato che ai fini del dell’art. 120, comma 5, c.p.a. il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico deve essere proposto entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che, in caso di comunicazione omessa o incompleta, la conoscenza utile ai fini decorrenza di quel termine coincide con la cognizione comunque acquisita degli elementi oggetto della comunicazione (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25), eventualmente acquisita in sede di accesso, senza che sia necessaria l’estrazione delle relative copie (Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1250).
Pertanto anche l’eventuale asserita incompletezza della comunicazione (peraltro contestata dall’amministrazione appellata) non esimeva affatto l’appellante dalla tempestiva proposizione dell’impugnativa, salva la possibilità di spiegare motivi aggiunti eventualmente all’esito della compiuta conoscenza di tutti gli altri elementi del contestato provvedimento di aggiudicazione a seguito dell’estrazione degli atti in sede di accesso ; il che rende prive di fondamento anche le censure di pretesa violazione del principio del giusto processo, ex art. 6 della CEDU e di mancato riconoscimento di un ulteriore termine di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento per l’adeguato esercizio del diritto di difesa, non essendo pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. V, 8 maggio 2014, n. 161 (in causa C-161/13) che riguarda la diversa questione della necessaria nuova decorrenza del termine per ricorrere allorquando sia intervenuta, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della firma del contratto, una nuova decisione dell’amministrazione (ipotesi non assimilabile a quello in esame)”.

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