Consiglio di Stato, sez. IV, 01.09.2015 n. 4089
(sentenza integrale)“Egualmente infondato è il terzo motivo dell’appello incidentale, ripropositivo del terzo motivo del ricorso incidentale proposto in primo grado, incentrato sul rilievo che non è stata presentata dichiarazione relativa ai requisiti morali dell’amministratore dell’azienda individuale A.C., ceduta in data 3 marzo 2011 all’impresa consorziata designata B.T.C. S.r.l.
Al riguardo è sufficiente rammentare che l’Adunanza Plenaria, nella nota sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, ha negato la possibilità di una diretta declaratoria di esclusione nel caso in cui l’omissione della dichiarazione sia riferita ad amministratore dell’azienda ceduta “…stante la non univocità della norma circa l’onere dichiarativo dell’impresa nelle ipotesi in esame (cui va aggiunta, per il passato, l’incertezza degli indirizzi giurisprudenziali)…”, e quindi riconoscendo che “…qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione”.
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RISORSE CORRELATE
- Raggruppamento di imprese, dichiarazioni sul possesso dei requisiti, obbligo, sussiste per tutte le imprese, a pena di esclusione, anche in assenza di espressa previsione della lex specialis - Soccorso istruttorio, inammissibilità (Artt. 38, 46)
- Dichiarazioni in caso di affitto d'azienda: vanno riferite anche al legale rappresentante dell'azienda locata (Art. 38)
- Oneri dichiarativi in capo alla società cedente - Indicazione degli oneri di sicurezza - Requisiti minimi in capo ai componenti delle ATI (Artt. 37, 38, 46, 87)
- Dichiarazione dei requisiti per l'azienda ceduta o affittata (Art. 38)
- Dichiarazioni sulla moralità professionale in caso di affitto di ramo d'azienda (Art. 38).
- Art. 38. Requisiti di ordine generale