Imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate – Discrezionalità tecnica – Limiti – Lesione della concorrenza – Obbligo di congrua motivazione (Art. 68)

TAR Genova, 27.08.2015 n. 727
(sentenza integrale)

Occorre premettere che in generale la stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica nella scelta dei mezzi necessari per lo svolgimento di un appalto e più in generale nell’imposizione di specifiche tecniche. Peraltro tale discrezionalità tecnica incontra i limiti di cui all’art. 68, comma 2, d.lgs. 163/06 costituiti dal rispetto della parità di accesso agli offerenti e dal divieto di creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. L’imposizione di specifiche tecniche particolarmente gravose e sproporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto può risolversi, infatti, in una lesione della concorrenza .
Nella specie è contestato l’art. 35 del capitolato di gara che impone che il servizio sia effettuato mediante l’utilizzo di 650 contenitori a carico bilaterale e due mezzi robotizzati a carico bilaterale con presa verticale dall’alto. Secondo la prospettazione della ricorrente tali modalità sarebbero irragionevoli e lesive della concorrenza in quanto tali attrezzature sono commercializzate in Italia da una unica società la Nord Engineering e avrebbero un costo pressoché doppio rispetto ad analoghe attrezzature a presa bilaterale senza presa verticale dall’alto.
Il motivo è fondato.
La ricorrente ha dimostrato tramite due successive perizie (7 maggio 2015 e 11 giugno 2015) che le specifiche imposte dal capitolato, in particolare presa bilaterale dall’alto mediante processo robotizzato, possono essere soddisfatte esclusivamente da un unico produttore presente sul mercato italiano mentre sul mercato europeo sono presenti sistemi che, tuttavia, non consentono la piena robotizzazione del processo ovvero sono ancora a livello prototipale (perizia 7 maggio 2015).
Tale circostanza, in uno con il prezzo particolarmente elevato dei mezzi e delle attrezzature determina una significativa restrizione delle possibilità concorrenziali.L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto congruamente motivare le ragioni dell’imposizione di simili specifiche tecniche
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