Come rilevato dalle ricorrenti, infatti, il contratto è stato stipulato da -OMISSIS- come consorzio non stabile, ma ordinario, mentre solo alla fine del 2021 le cooperative hanno deliberato, per la durata di cinque anni, di trasformarsi in consorzio stabile, ai fini della partecipazione alla gara successiva.
Le consorziate, pertanto, devono ritenersi legittimate a far valere le pretese nascenti dal contratto, non avendo perso la loro autonoma soggettività giuridica; esse infatti, essendo state designate per l’esecuzione dei lavori, hanno assunto la responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 47 del codice dei contratti e devono perciò ritenersi legittimate a contestare gli eventuali provvedimenti lesivi adottati dalla stazione appaltante.