Consiglio di Stato, sez. III, 27.11.2024 n. 9514
10. Occorre muovere dal richiamo dei principi giurisprudenziale consolidati in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta, nel cui alveo occorrerà coerentemente collocare le censure della parte appellante al fine di verificarne la fondatezza.
10.1. E’ stato in primo luogo affermato (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582) che “la valutazione della congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3196, Sezione III, 28 ottobre 2022, n. 9312), in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437): risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa). (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2023, n. 3857)”.
10.2. Con la sentenza appena citata, è stato altresì affermato che “proprio perché la verifica dell’anomalia dell’offerta può comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, la giurisprudenza ha stabilito che è necessaria, “nel caso di una valutazione sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura (C.d.S. sez. III, 14/10/2020, n. 6209; sez. VI, 20/04/2020, n. 2522)”, fermo restando che “l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n. 6209/2020 cit.; 24/02/2020, n. 1347) (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8442; in terminis, Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2020, n. 6209)”.
10.3. Infine, la sentenza menzionata ha richiamato la pregressa giurisprudenza laddove ha stabilito il principio secondo cui, “salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283)”.
11. Ciò premesso, e rimarcato il carattere globale della valutazione di anomalia, occorre evidenziare che sia la stazione appaltante, sia il giudice di primo grado, hanno omesso di prendere espressamente in considerazione un dato – sebbene emergente, quanto alla prima, dalle giustificazioni presentate dalla odierna appellante ed ampiamente valorizzato, quanto al secondo, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – cui deve invece attribuirsi un rilievo dirimente ai fini della valutazione della attendibilità del giudizio tecnico-discrezionale posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.
Invero, come si evince dalle giustificazioni presentate dal concorrente in riscontro alla richiesta della stazione appaltante prot. n. 1553 del 26 gennaio 2024, accanto al costo “diretto” del personale, pari a complessivi € 165.800,58, è stata prevista una voce per “accantonamento spese aggiuntive di personale”, pari ad € 13.909,46 (cfr. pag. 10), concorrente, unitamente ad altre (€ 4.800 per “spese progettuali non previste”; € 1.500 per “spese generali”; € 986,37 per “spese di sicurezza”; € 8.000,00 per “costi imprevisti – adeguamenti vari”; € 29.620,18 per “utile”), a formare una “riserva” di complessivi € 58.816,01 (cfr. pag. 17 dei giustificativi).
11.1. Le suddette voci (con particolare riguardo a quelle relative all’utile, all’“accantonamento spese aggiuntive di personale” ed ai “costi imprevisti – adeguamenti vari”) sono potenzialmente suscettibili di compensare la differenza, pari ad € 34.462,73, tra il costo del lavoro calcolato dal R.U.P. sulla base del numero di ore mediamente lavorate indicate nei suddetti giustificativi, pari ad € 175.364,56, ed il costo del lavoro quantificato dal medesimo R.U.P. sulla base del numero di ore mediamente lavorate da esso ritenuto corretto, pari ad € 209.827,29.
11.2. Né potrebbe farsi leva, in senso contrario, sui rilievi formulati dal R.U.P. in ordine alla polizza assicurativa ed alla cauzione, non essendone specificata la concreta incidenza sull’equilibrio economico dell’offerta, tanto più necessaria in ragione della limitata entità delle suddette voci di spesa.
11.3. La richiamata circostanza assume specifico rilievo, ai fini della valutazione della legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione, ove si consideri che, da un lato, “in sede di procedimento di verifica dell’anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l’entità dell’offerta economica rimanga immutata” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5626), dall’altro lato, “in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437).
RISORSE CORRELATE
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