Nozione di servizi “analoghi”: non corrisponde a servizi “identici” – Cauzione provvisoria non intestata anche alla società ausiliaria: non comporta esclusione (Artt. 42, 46, 49, 75)

Consiglio di Stato, sez. V, 28.07.2015 n. 3717
(sentenza integrale)

“Come infatti osserva la Regione (pag. 11 della memoria costitutiva), l’art. 14 del disciplinare richiedeva di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale mediante precedenti servizi «analoghi o similari» (punto 1 dell’art. 14), dovendo tale menzione essere riferita, in assenza di altre contrarie, anche al servizio “di punta” richiesto al successivo punto 4.
13. Deve pertanto farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato a mente della quale, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» (in questo senso, da ultimo: Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122), dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo (Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 6035, 25 giugno 2013, n. 3437; Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122, 11 novembre 2014, n. 5530; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2157, 23 marzo 2015, n. 1568, 25 giugno 2014, n. 3220, 8 aprile 2014, n. 1668). (…)
15. Infine, nel quinto ed ultimo motivo d’appello la V. si duole della dichiarazione di inammissibilità della censura, contenuta nei motivi aggiunti di primo grado, con cui aveva sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso, per avere prodotto a titolo di cauzione provvisoria una polizza fideiussoria intestata alle sole società facenti parte di esso, e non anche nei confronti dell’ausiliaria O.
16. A prescindere dalla correttezza della statuizione del TAR, il motivo è in ogni caso infondato nel merito, perché l’art. 75 non impone in alcun modo un simile obbligo e lo stesso non può ricavarsi dall’art. 49. Infatti, quest’ultima disposizione distingue la posizione dell’ausiliaria rispetto al concorrente, al quale solo è riferibile l’esecuzione del contratto dal punto di vista giuridico ed al quale va rilasciata la relativa certificazione (comma 10), benché la prima assuma responsabilità solidale con quest’ultima (comma 4).
17. La censura è infondata anche alla luce del più recente orientamento di questo Consiglio di Stato tendente, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, a ritenere sanabili mediante il potere di soccorso istruttorio le irregolarità concernenti la cauzione provvisoria comunque prestata nei termini previsti dalla lex specialis (da ultimo: Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 147; Sez. V, 22 maggio 2015, n. 2563, 10 febbraio 2015, n. 687).”

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