Obbligo per il mandatario di svolgere l’attività prevalente: non si applica ai servizi esclusi di cui all’Allegato II B del Codice (Artt. 20, 37)


lui232Consiglio di Stato, sez. V, 28.07.2015 n. 3687

(sentenza integrale)

“3. Ed invero, come correttamente osservato dal primo giudice con la sentenza impugnata, per la procedura indetta dal Comune di M. – che ha ad oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica rientrante nell’allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 – ai sensi dell’art. 20 di tale decreto non si applicano le disposizioni del Codice e, quindi, l’art. 37, comma 2, di cui viene lamentata la violazione.
Né può ritenersi che tale ultimo articolo sia comunque applicabile in forza del richiamo espresso operato dalla lex specialis di gara, come sostenuto dalla G.
Invero, dalla piana lettura dell’invocato punto 6.2 del bando di gara, si ricava come la Stazione Appaltante abbia voluto espressamente limitare l’operatività dell’art. 37 del Codice alla esclusiva parte in cui prevede, per i concorrenti che partecipano in raggruppamento, l’obbligo di presentare, a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo conferito al mandatario e copia della procura conferita al legale rappresentante della mandataria.
Nella disciplina di gara, infatti, non si rinviene anche la previsione dell’obbligo, in capo al mandatario, di svolgere l’attività prevalente del servizio oggetto di affidamento.
Pertanto, in assenza di uno specifico ed espresso richiamo negli atti di indizione della gara e considerata la sua natura (riguardante una concessione di servizio), non è ravvisabile – come correttamente statuito dal primo Giudice, la cui decisione sul punto non può che essere confermata – la violazione dell’art. 37 lamentata dall’appellante.”

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