Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali: è causa di esclusione anche se non previsto dal bando di gara (Artt. 86, 87)

lui232Cons. Stato, sez. III, 15.06.2015 n. 2941
(sentenza integrale)

La lex specialis (in particolare artt. 4, 7 e 8, all. B e Busta B) e lo schema di domanda per l’offerta economica in effetti prevedevano, a pena di esclusione, l’indicazione degli oneri di sicurezza e la percentuale di incidenza sul totale dell’importo stimato dell’appalto, per cui, anche alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamate dal T.A.R., l’Amministrazione non poteva che escludere l’offerta dell’A. perché inammissibile, né, ciò stante, poteva farsi ricorso al soccorso istruttorio o a richiesta di giustificazioni in sede di successiva verifica, posto che si era in presenza comunque di dichiarazione e requisito carenti in nuce e quindi non integrabili in alcun modo a meno di una inammissibile modifica dell’offerta.
Il requisito invero era richiesto ai fini della partecipazione e quindi fin dall’inizio a tutela della par condicio, della certezza e determinatezza dell’offerta anche riguardo alla voce in contestazione, attese le oggettive finalità perseguite (come la tutela della sicurezza dei lavoratori), in un settore particolarmente complesso e delicato quale quello oggetto del servizio da affidare.
La percentuale di incidenza dello 0,0% in effetti equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturato dall’Amministrazione (cfr. III n. 2400/2015 relativa a offerte pari a zero), né può sostenersi che in ogni caso fosse stato adempiuto l’obbligo formale (“ossequio formale” secondo il T.A.R.) dell’indicazione salvo a vanificare la previsione di gara.
Né rilevano le considerazioni della A. sul fatturato pregresso, sulle economie aziendali e sull’ammortamento dei costi nell’anno di esercizio che ex adverso testimoniano invece la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice circa le caratteristiche di tale percentuale, volta per di più ad alterare la corretta competitività fra concorrenti.
Si soggiunge che anche parte della pregressa giurisprudenza, non sempre concorde come rilevato dal giudice di prime cure, consentiva la successiva indicazione dei costi della sicurezza e quindi censurava l’esclusione dalla gara solo ove tale prescrizione non fosse, come nella fattispecie, esplicitamente posta nella lex specialis e a pena di esclusione, e a supporto è ora sopravvenuta l’Adunanza Plenaria n. 3/2015, richiamata anche dall’Azienda Policlinico di Bari, che ha sancito in ogni caso l’obbligo di tale indicazione comunque a pena di esclusione, anche se non previsto nel bando di gara.
Può soggiungersi infine che la carenza di un elemento essenziale ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici e già in sede di dichiarazione è stata sanzionata anche per altri aspetti con varie sentenze pure di questa Sezione (fra le altre, nn. 3198 e 4543/2014), dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014 e della Corte di Giustizia C-42/13 del 6 novembre 2014, con esclusione del soccorso istruttorio e con riferimento pure all’art. 39 D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.”

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