È costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, la stazione appaltante applica il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ., che esclude che esse possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretta a evidenziare significati impliciti o inespressi. L’interpretazione, infatti, si deve fondere sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, che” laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba essere adottato il significato più favorevole per il concorrente” (Cons. Stato, V, 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n.1486).
Per quanto riguarda la rettifica d’ufficio di un errore materiale, l’orientamento giurisprudenziale la ammette, in via generale, a condizione che possa essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto dell’atto e senza bisogno di complesse indagini. L’errore è quindi riconoscibile dalla stazione appaltante – e modificabile – se ravvisabile dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, V, 24 agosto 2021, n. 6025; V, 2 agosto 2021, n. 5638; V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758).
L’errore materiale, con riferimento agli elementi che compongono l’offerta, può essere emendato d’ufficio tramite l’indicazione del dato corretto nel caso in cui l’errore possa essere percepito dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà che è agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cfr. Consiglio di Stato, V, n. 8823/2019). Occorre che alla rettifica vi si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenze estranee, rispetto a quanto formulato, o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta (Consiglio di Stato, V, n. 7752/2020). Quanto espresso al fine di non creare una inammissibile manipolazione e una variazione postuma dei contenuti: l’interpretazione da adottare è pertanto ammissibile se priva di sforzi ricostruttivi e interpretativi e caratterizzata da oggettività ed immediatezza (Consiglio di Stato, sez. III; 9 dicembre 2020, n. 7758).
La giurisprudenza è anche ormai consolidata nell’affermare che è accoglibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo finalizzate a rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica nel rispetto del principio dell’immodificabilità (Consiglio di Stato sez. III, 28 ottobre 2022, n.9312; Consiglio di Stato sez. III, 19 ottobre 2021, n.7036).
Infatti, in sede di gara pubblica ed in particolare di verifica di anomalia dell’offerta, non sono a priori inammissibili – sempre che vengano applicati i consueti limiti – modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che, al momento dell’aggiudicazione, l’offerta risulti nel suo complesso affidabile e dia garanzia di una seria esecuzione del contratto. L’offerta, in sede di verifica dell’anomalia, può quindi essere modificata a patto che:
• l’entità dell’offerta economica resti ferma;
• le singole voci di costo siano modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi;
• le singole voci di costo siano modificate per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni;
• non si proceda a rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e siano superate le contestazioni sollevate dalla Stazione appaltante su alcune voci di costo.
Le integrazioni postume all’offerta non posso quindi essere apportate per “correggere il tiro” di un’offerta originaria effettivamente priva dei canoni di serietà e affidabilità; è possibile apportare modifiche alle giustificazioni relative all’offerta economica, inclusi aggiustamenti e compensazioni tra voci di costo, purché l’offerta rimanga affidabile per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto. Queste modifiche, naturalmente, non devono portare a un’offerta completamente diversa da quella presentata inizialmente (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, n. 8356 del 15 settembre 2023; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 706).
Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità per il concorrente di modificare le giustificazioni dell’anomalia a condizione che l’entità dell’offerta economica rimanga invariata, rispettando così la regola di immodificabilità dell’offerta stessa.
Questo principio si basa sul fatto che l’immodificabilità dell’offerta economica non riguarda le giustificazioni economiche dell’offerta le quali possono essere modificate: in altre parole, un concorrente può apportare modifiche alle spiegazioni relative alla composizione delle voci di costo dell’offerta, ma l’importo complessivo dell’offerta non può essere alterato (v. Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2021, n. 8358). Le modifiche non possono essere, pertanto, considerate ammissibili se intaccano il principio dell’intangibilità sostanziale dell’offerta (economica, ma anche tecnica).
Quanto sopra in relazione al fatto che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ha quale obiettivo non quello della riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla Stazione appaltante, bensì quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2020 n. 3528; Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2021, n. 5334; T.A.R. Napoli, sez. IV, 3 novembre 2021, n.6970).
È dunque ammissibile una modifica delle singole voci per sopravvenienze di fatto o di diritto – in termini di compensazioni – ovvero al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo: la riallocazione delle voci deve, comunque, avere un fondamento economico, mentre è esclusa la possibilità di rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione.
Il giudizio sull’anomalia presuppone un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso: sono consentite, pertanto, ridistribuzione di talune voci dell’offerta economica con il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, in particolare, nel caso in cui sia adottata una revisione della voce riferita agli oneri di sicurezza aziendale, che esigono una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità. Gli oneri di sicurezza sono connessi ad importanti principi e finalità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui necessaria integrità è espressamente sancita dalle norme. Questo è strettamente collegato al fatto che non è accettabile un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma degli elementi costitutivi dell’offerta economica (e gli oneri di sicurezza costituiscono un elemento dell’offerta).
In relazione a quanto espresso va richiamato anche l’art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio, ai sensi del quale “la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato” ma “i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”. La disposizione in esame distingue tra i chiarimenti sul contenuto dell’offerta, che sono consentiti, da quelli che invece debbono ritenersi inammissibili e che riguardano la modifica dell’offerta: è esclusa, infatti, la sanatoria di ogni irregolarità essenziale afferente all’offerta tecnica ed economica; il soccorso istruttorio non è, quindi, ammissibile come strumento per correggere una carenza essenziale dell’offerta.
In sostanza, quando emerge un’anomalia dell’offerta, il concorrente aggiudicatario ha la possibilità di giustificare la propria offerta e, a certe condizioni, può rimodulare le voci di costo. Occorre, in particolare, che: – il prezzo complessivo dell’offerta rimanga invariato; – il concorrente deve fornire giustificazioni adeguate che dimostrino come la nuova ripartizione delle voci di costo mantenga la sostenibilità economica dell’offerta; – non intervenga una modifica sostanziale dell’offerta e non siano introdotti elementi nuovi rispetto a quelli proposti nella fase di gara (Tar Catania n. 1630/2024).
In relazione all’inserimento invece di proposte migliorative, invece, “non sono ammesse varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo” (cfr. Cons. Stato, novembre n. 5497/2014). Ciò al fine di violare il principio dell’unicità dell’offerta economica.
Infatti, il vero “attentato” al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata (Cons. Stato, Sez. III, 01 aprile 2022, n. 2413). Quanto rappresentato al fine di garantire, quale presupposto, la certezza dei contenuti dell’offerta.
RISORSE CORRELATE
- Verifica anomalia offerta e ritardo giustificativi : conseguenze (art. 110 d.lgs. 36/2023)
- Rettifica d' ufficio dell' offerta da parte della Stazione Appaltante
- Offerta economica - Percentuale formulata in modo errato ma immediatamente riconoscibile - Rettifica
- Offerta economica - Omessa indicazione di un prezzo unitario - Non configura mero errore materiale - Rettifica - Inammissibile (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta economica - Ribasso percentuale - Errore materiale - Rettifica - Presupposti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Rettifica di eventuali errori dell’ offerta
- Scambio delle buste contenenti le offerte - Errore materiale - Rettifica - Possibilità
- Offerta economica - Errore materiale - Rettifica e soccorso istruttorio - Differenza - Possibilità - Limiti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)