Verifica anomalia offerta e ritardo giustificativi : conseguenze (art. 110 d.lgs. 36/2023)

TAR Trento, 10.03.2025 n. 53

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perché ha presentato i giustificativi richiesti in data 19 giugno 2023, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, solo in data 9 luglio 2024, in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge e dalla lex specialis.
Il motivo è infondato.
Le controparti hanno infatti dedotto che:
– i giustificativi sono stati inviati tempestivamente con PEC del 27 giugno 2024 (cfr. doc. 15 depositato in giudizio da -OMISSIS-) ma per un disguido la stazione appaltante inizialmente non era in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico file compresso tramite il software “winzip”;
– -OMISSIS- ha corrisposto alla richiesta di inviare nuovamente i documenti in un diverso formato non compresso;
– da un controllo effettuato da -OMISSIS-, la documentazione fornita, come risulta dalla data presente sulla firma digitale, risulta corrispondere a quella originariamente inviata con il primo file trasmesso (cfr. doc. 16 depositato in giudizio da -OMISSIS-).
Va evidenziato che vi sono elementi documentali che confermano quanto dedotto dalle controparti.
Nell’ultima pagina della PEC del 27 giugno 2024 (cfr. doc. 15 depositato in giudizio da OMISSIS) è infatti presente l’annotazione “alla casella pec [dell’-OMISSIS-] è pervenuto anche il file zippato ‘Giustificativi_HC.zip’ non più gestibile in Pitre. E’ necessario chiedere al mittente l’inoltro di file NON zippati” e nella copia della documentazione ricevuta dall’Amministrazione resistente (cfr. doc. 16 depositato in giudizio da -OMISSIS-) nell’ultima pagina è presente l’annotazione “come da accordi siamo a rinviare la documentazione relativa alla verifica dell’offerta anormalmente bassa, già inoltrata in data 27.06.2024”.
In tale contesto non sussistono i presupposti per addebitare un ritardo ad -OMISSIS- nell’invio della documentazione, tenuto conto che la parte ricorrente si limita a contestare la regolarità della produzione dei giustificativi con delle mere ipotesi formulate in via dubitativa senza allegare alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la propria tesi e senza tener conto della documentazione procedimentale depositata in atti sopra menzionata.
Per completezza va anche soggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta non può comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 2.1.).