La ricorrente deduce che la mancata disponibilità del prodotto è dipesa da un’azione veicolata da un’azienda concorrente per inibire la commercializzazione del prodotto.
A tal proposito, occorre muovere dal disposto di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale «la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario».
Come è stato chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con l’espunzione del riferimento al dolo e alla colpa grave dell’aggiudicatario, ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il legislatore ha inteso configurare «un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2022, n. 7).
Anche volendo prescindere da tale ultima notazione, il Collegio osserva che, per consolidato orientamento in tema di responsabilità contrattuale, affinché «l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento» (Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717).
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che la circostanza che l’aggiudicataria sia destinataria di un’inibitoria veicolata da un terzo concorrente possa configurarsi quale motivo di legittimo rifiuto della sottoscrizione del contratto.
RISORSE CORRELATE
- Responsabilità precontrattuale : necessario soddisfare gli oneri di allegazione e probatorio
- Le garanzie negli appalti pubblici: modalità di presentazione in relazione alla procedura ed a salvaguardia dell’ interesse pubblico.
- Garanzia provvisoria incompleta o inesatta: soccorso istruttorio "integrativo" o "completivo" (art. 106 d.lgs. 36/2023)
- Garanzia provvisoria : inammissibile presentazione postuma (art. 106 d.lgs. 36/2023)
- Responsabilità precontrattuale , principio della fiducia e tutela dell' affidamento (art. 2 d.lgs. 36/2023)
- Principio della fiducia : interpretazione in termini "bilaterali" nell’ attività della Stazione Appaltante e nella diligente responsabilità dell’ Operatore Economico