Sostituzione componente del raggruppamento : tempestività quale condizione di applicazione (art. 97 d.lgs. 36/2023)

TAR Napoli, 04.01.2025 n. 62

Con riguardo alle altre considerazioni, la controinteressata intende invocare il disposto dell’art. 97 del D.Lgs. 36/2023, richiamato anche dall’art. 6.5 del disciplinare.
L’art. 97, così recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell’offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta.
2. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.”.
La disposizione si applica esclusivamente nell’ipotesi in cui lo stesso raggruppamento o consorzio abbia, nei tempi indicati dalla norma, comunicato alla stazione appaltante l’estromissione o la sostituzione del partecipante non in possesso dei requisiti, situazione che non si è verificata nel caso di specie.
La norma, tuttavia, consente un correttivo solo in caso di tempestiva e spontanea resipiscenza dell’operatore economico, ma non contempla l’ipotesi di sostituzione o estromissione successiva al rilievo della mancanza dei requisiti previsti dalla lex specialis.
Pertanto la norma non è invocabile nel caso di specie, in cui non sono rispettati i requisiti previsti dal bando e a tale mancanza non è stato posto tempestivo rimedio.