Verifica anomalia : onere della prova per contestazione esito

TAR Napoli, 13.12.2024 n. 7053

La censura non può trovare accoglimento attesa la genericità della doglianza non supportata da adeguati elementi di prova.
Ed invero, “Spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta, offrendo gli elementi a sostegno di tali deduzioni” (Cons. di St., sez. V, 21/10/2024, n. 8436). In altri termini, “in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10/05/2023, n.746). Conseguentemente “è onere di chi contesti il giudizio dell’Amministrazione fornire, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (erroneità che, peraltro, “deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta”; peraltro, «tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 26/04/2023, n.1017).