TAR Venezia, 11.12.2024 n. 2946
Lo scrutinio dei motivi di ricorso, in assenza di espressa graduazione di parte, viene effettuato principiando dall’esame delle censure che si appuntano sulla revoca della gara (motivi da V a VII).
Occorre al riguardo richiamare i principi generali che si sono andati affermando in merito alla revoca delle procedure di gara.
Anzitutto una gara ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. “Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455).” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 26 marzo 2024, n. 378).
Inoltre la revoca degli atti di gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, e si connota come esercizio di un potere discrezionale. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 28 giugno 2024, n. 13089).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche va anzitutto respinto il quinto motivo, con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento avversato per erroneità dei presupposti, perché la revoca si fonderebbe sull’anomalia della sua offerta che le è stata comunicata solo il 27 maggio 2024 e, comunque, è nulla o annullabile.
La doglianza non può trovare accoglimento atteso che nel provvedimento risultano espressamente e dettagliatamente illustrate le ragioni per le quali è stata disposta la revoca della gara, che non poggiano sull’anomalia dell’offerta della ricorrente (richiamata solo per evidenziare lo stato della procedura), ma sul mutato contesto giuridico e sulle nuove esigenze dell’amministrazione.
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