Lex specialis: quali criteri di interpretazione ?

Il quesito trae origine a seguito di una gara pubblica, all’esito della quale una delle imprese escluse, ritenendo lesi i propri diritti, ricorreva al Giudice amministrativo al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione; a tal fine, la ricorrente rappresentava nell’atto introduttivo del giudizio le molteplici violazioni alla normativa vigente, tra le quali la mancata valutazione dei titoli posseduti da una delle imprese consorziate che avrebbe dovuto eseguire una parte consistente dei lavori oggetto della gara. La questione esaminata, pur riguardando essenzialmente la facoltà per i concorrenti di potersi avvalere dell’operato di imprese consorziate nel corso dell’esecuzione dei lavori, ha richiesto una disamina delle clausole contenute nella disciplina di gara.
Dunque, quali sono le modalità di interpretazione della lex specialis?
Il Giudice Amministrativo conferma che l’attività ermeneutica deve essere effettuata sulla base delle disposizioni del Codice Civile ed in particolare sulla base delle modalità esegetiche individuate dagli articoli 1362 e 1363 Codice Civile previste per i contratti ma applicabili anche alle clausole contenute nella lex specialis.
Alla stregua del primo articolo le clausole previste nella lex specialis dovranno essere interpretate sulla base della comune interpretazione delle parti senza limitarsi al loro significato letterale. Mentre il secondo articolo citato prevede che le clausole debbano essere interpretate le une per mezzo delle altre. Si tratta dell’interpretazione cosiddetta sistematica tramite la quale il contenuto di una clausola costituirà lo strumento per l’interpretazione delle altre. L’interpretazione dovrà in ogni caso essere effettuata in maniera tale da garantire beni quali l’affidamento dei concorrenti e la parità del loro trattamento: principi, questi, che assumono una grande e prioritaria importanza nel corso di una gara pubblica e che pongono un limite all’attività interpretativa tanto da impedire nell’applicazione delle singole clausole di potersi discostare dal significato letterale delle espressioni linguistiche utilizzate che costituiscono il cardine fondamentale per la valutazione delle condotte delle parti coinvolte nella procedura di gara (in tal senso, TAR Roma, 17.10.2024 n. 18000).

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