Quesito: 1. A seguito della conclusione delle attività demandate alla Commissione di gara, con cui è stata definita la graduatoria finale degli o.e., è ammissibile una nuova valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione allorquando: – sia già stata effettuata l’apertura delle offerte economiche; – non siano manifesti e palesi irregolarità formali e/o di calcolo inerenti ai giudizi espressi dalla Commissione di gara in ordine alle offerte tecniche presentate dagli o.e.? 2. Nella fase antecedente l’apertura delle offerte economiche la Commissione di gara può autonomamente riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi in ordine alle offerte tecniche?
Risposta: Secondo la giurisprudenza formatasi sotto il previgente Codice, la commissione di gara è titolare di un potere di correzione di errori materiali o calcolo, da esercitarsi entro determinati limiti e fino a che non sia intervenuta l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante. Tanto premesso, in riferimento al primo quesito, ovvero, se è possibile per la commissione di gara una nuova valutazione delle offerte tecniche dopo che sia stata effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, si rileva che tale operazione è da ritenersi non consentita. Ciò in quanto il divieto di rivalutare le offerte tecniche dopo aver conosciuto l’offerta economica è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio. L’unica eccezione, invero, deve ritenersi essere il solo caso della correzione di errore materiale o di calcolo di cui supra detto, o di annullamento della prima aggiudicazione ex art. 93, co. 6, d.lgs. 36/2023. In relazione al secondo quesito, ossia se la commissione di gara può riesaminare e/o rivalutare i giudizi resi sulle offerte tecniche prima che si sia proceduto all’esame delle offerte economiche, la risposta è positiva, purchè non si proceda alla apertura delle buste economiche fino a che non sia esaurita la fase di esame delle offerte tecniche, e purchè la commissione fornisca adeguata motivazione circa le ragioni che l’abbiano indotta a tale riesame e/o rivalutazione, anche al fine di garantire la trasparenza.
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