TAR Reggio Calabria, 28.10.2024 n. 642
E’, infatti, “da escludersi che l’ammissibilità nelle gare de quibus di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell’importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l’ambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l’esigenza di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. L’espressa previsione dell’applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l’operatività nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..” (così T.A.R. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483).
10. Chiarito quanto sopra, in linea di principio, e venendo al caso in esame, l’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla necessaria ricognizione di quali siano le reali ragioni, siccome desumibili dal tenore del provvedimento in contestazione, che hanno indotto Città Metropolitana di Reggio Calabria ad escludere la società ricorrente dalla gara in evidenza.
Per come già evidenziato al capo 2. della presente decisione, la stazione appaltante ha espulso dal confronto concorrenziale la -OMISSIS- s.r.l. non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili.
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