Consiglio di Stato, sez. V, 18.12.2023 n. 10886
5.1. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, determinando, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, III, V, 15 marzo 2021, n. 2168; Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597).
Pertanto, non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante quella di esigere dagli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n.4443).
5.2. A tali principi, pertinenti alla fattispecie, si è conformata la sentenza appellata.
5.3. Infatti la sentenza – richiamate correttamente le conclusioni raggiunte dalle pronunce di questo Consiglio di Stato (Sez. III, 15 marzo 2021, n. 2168 e Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 199) secondo cui l’applicazione di un determinato collettivo rientri nella libertà negoziale delle parti di modo che la legge di gara non può certamente vincolare con obbligo presidiato da sanzione espulsiva i concorrenti all’applicazione di un determinato contratto collettivo in luogo di un altro (Cons. Stato, Sez, V, 6 agosto 2019, n. 5575) e, a un tempo, hanno chiarito come tale libertà negoziale non è però assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora che giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto che si intende applicare e l’oggetto dell’appalto – ha ritenuto altrettanto correttamente che se, per un verso, nel caso di specie deve escludersi, per il contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento, che ci fosse un unico CCNL applicabile dall’impresa concorrente, tant’è che in nessun documento di gara era richiesta, men che mai a pena di esclusione, l’applicazione di uno specifico CCNL, per altro verso nemmeno è dubitabile che il contratto dichiaratamente applicato dalla GSG (e in riferimento al quale quest’ultima ha formulato l’offerta di gara) è pertinente all’oggetto dell’appalto.
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