TAR Venezia, 21.06.2022 n. 1065
La stazione appaltante ha negato al ricorrente l’accesso al D.G.U.E., alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà inerenti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, nonché alla documentazione afferente alle verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione in vista della stipula del contratto.
Il ricorrente si è classificato secondo nella graduatoria dei partecipanti alla gara ed ha motivato la propria istanza di accesso affermando di aver necessità di conoscere l’ulteriore documentazione richiesta per tutelare le proprie ragioni.
Va condivisa l’opinione già espressa da questo T.A.R. secondo cui, in termini generali, la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017, n. 679)” (T.A.R. Veneto sez. I – Venezia, 04/07/2019, n. 803).
Rispetto all’intenzione palesata dal ricorrente di introdurre azioni giudiziarie a tutela delle proprie ragioni, non può ritenersi superflua la conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente costituiscono cause ostative all’aggiudicazione.
Pertanto, il Collegio condivide l’opinione secondo cui “l’accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80;
analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte” (…) Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente un’applicazione del più generale principio, affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che ha interpretato la normativa in materia, secondo cui “l’accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente” (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 22/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 22/08/2020), n.1582).
Le medesime considerazioni valgono anche per la documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche relative al possesso dei requisiti espletate nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto, trattandosi di documentazione facente parte del procedimento di affidamento, da cui possono emergere eventuali cause ostative all’aggiudicazione il cui interesse conoscitivo per la ditta seconda classificata non è revocabile in dubbio.
Riferimenti normativi:
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- Accesso agli atti: la ricerca del "punto di equilibrio" nelle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea
- ACCESSO AGLI ATTI: CENNI ALLA NORMATIVA E PECULIARITÀ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
- Accesso agli atti di gara da parte del concorrente classificato all’ ottavo posto in graduatoria (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso civico generalizzato applicabile anche agli atti delle procedure di gara ed all’esecuzione dei contratti pubblici
- Accesso alle parti dell' offerta strettamente afferenti al know how
- Rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale
- Accesso difensivo - Accesso civico generalizzato FOIA - Concorrente escluso - Inammissibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
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- Accesso all'offerta tecnica : l'interresse del secondo classificato non sempre è prevalente (art. 53 d.lsg. n. 50/2016)
- Atti contenenti segreti tecnici o commerciali - Accesso esplorativo - Inammissibilità - Operatore Economico secondo classificato - Interesse a verificare la proponibilità di un ricorso giurisdizionale - Insufficienza - Occorre specifica e concreta necessità ed indispensabilità ai fini del giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Diritto d'accesso del secondo classificato in gara - Prevalenza su segreti tecnici o commerciali (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)