
Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2160
E’ ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione di tale principio alle procedure negoziate o comunque a quelle in cui la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione (cfr., oltre a Cons. Stato, V, n. 3999/21 su citata, anche Cons. Stato, V, 5 novembre 2019, n. 7539; id., III, 4 febbraio 2020, n. 875 e id.,V, 13 ottobre 2020, n. 6168), prefigurandosi nel sistema degli affidamenti disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (e dalle sue recenti integrazioni/modificazioni col d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, nonché col d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021) una chiara contrapposizione tra procedure aperte, da un lato, e procedure negoziate e affidamenti diretti, dall’altro (anche a seguito delle modifiche di cui all’art. 51 del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021), che impone il rispetto del principio di rotazione soltanto per tali ultime modalità di scelta del contraente.
Dal momento che il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, esso non trova applicazione quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto (cfr. anche le Linee Guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), come originariamente deliberato nella procedura de qua con la determina n. 87 del 2021.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Principio di rotazione in caso di affidamento diretto previa indagine di mercato aperta a tutti (art. 49 d.lgs. 36/2023)
- Avviso di avvio ed avviso sui risultati delle procedure di affidamento sotto soglia nel nuovo Codice appalti (art. 50 d.lgs. n. 36/2023)
- Principio di rotazione nel nuovo Codice contratti pubblici: deroga in caso di RDO MEPA ed indagine di mercato senza limiti al numero di operatori economici (art. 49 d.lgs. n. 36/2023)
- Procedura ristretta : non si applica il principio di rotazione
- Principio di rotazione : le ipotesi di deroga (e relativa motivazione) nelle sentenze del Consiglio di Stato
- Principio di rotazione e richiesta di invito da parte di un operatore economico che sia venuto a conoscenza della gara
- Principio di rotazione - Deroga - Possibilità - Occorre adeguata , puntuale e rigorosa motivazione (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Deroga - Procedura aperta o senza limite di inviti - Sufficiente la pubblicazione sulla piattaforma regionale (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Affidamento previo avviso aperto a tutti gli operatori economici - Rotazione - Non è applicabile
- Rotazione ? Dipende dalla natura della procedura. Differenza tra negoziata in senso stretto e procedura comunque aperta al mercato
- Procedura mediante avviso pubblico ed invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse: non è applicabile il principio di rotazione
- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione - Procedura senza limitazione al numero di inviti - Non trova applicazione (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Non opera in modo assoluto ed inderogabile - Ampia diramazione di inviti - Legittimità (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Rotazione - Necessaria soltanto in caso di limiti agli inviti o di prequalificazione - Esclusione gestore uscente o invitato precedente - Non risponde all'interesse pubblico (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata MEPA senza limitazione degli inviti - Rotazione - Non è applicabile (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata "sotto soglia" - Previo Avviso pubblico per manifestazione di interesse e senza restrizione degli inviti - Equivale a procedura aperta - Principio di rotazione - Non opera (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 30, (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- Art. 36, (Contratti sotto soglia)