Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (GURI n. 67 del 21.03.2022).
Si riportano gli articoli di interesse in materia di contratti pubblici.
Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022
Art. 23 Revisione prezzi
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle
domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle
risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione
presentate secondo le modalita' di cui al citato comma 8,
un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies
ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Ad esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a
titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n.
76 del 2020 e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022
interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le
opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
120 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
RISORSE CORRELATE
- Revisione prezzi - Clausola obbligatoria - Non comporta il diritto dell' Appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale
- Istanza di revisione prezzi : presuppone la stipulazione del contratto (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Decreto Energia (D.L. n. 17/2022): ulteriori disposizioni in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici primo semestre 2022
- Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022) : disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (clausole revisione prezzi , variazioni di prezzo , caro materiali, compensazione)
- D.L. Sostegni bis (conversione in Legge): disposizioni su revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici