Sono “costi indiretti” della commessa quelli relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai “costi diretti” della commessa comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto (TAR Roma, 12.07.2021 n. 8261 e Consiglio di Stato, sez. V, 03.11.2020 n. 6786, che sul punto richiama: id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530 e sez. V, 21.10.2019 n. 7135).
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RISORSE CORRELATE
- Costi della manodopera riferibili ai soli costi diretti dell' appalto
- Costo della manodopera : quando deve includere il personale impiegato (anche) in altri appalti
- Costi indiretti della commessa ai fini della verifica di congruità dell' offerta
- Costo della manodopera - Non è riferibile ai costi indiretti della commessa - Dipendenti o consulenti esterni impiegati per diversi appalti (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Costi "indiretti" della manodopera - Omessa indicazione ed esplicitazione - Esclusione (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)