Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2021 n. 2683
Secondo le prescrizioni dell’art. 16 del disciplinare, i partecipanti avrebbero dovuto produrre “il cronoprogramma con l’articolazione delle fasi di lavoro e con l’indicazione delle curve di produzione dal quale non si deve evincere l’offerta economica, né tantomeno gli importi di riferimento”.
Entrambe le concorrenti si sono attenute a tali prescrizioni, avendo prodotto nelle rispettive offerte il cronoprogramma costituito da fogli in formato excel da cui si ricavava l’articolazione delle fasi di lavoro con l’indicazione delle curve di produzione. Da tale documentazione non si poteva evincere in alcun modo né l’offerta economica, né gli importi di riferimento, non sussistendo, dunque, alcun motivo per escludere le offerte.
Invero, come risulta dal consolidato indirizzo giurisprudenziale correttamente indicato nella sentenza appellata, l’indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica. Ciò si ricava dall’art. 67, comma 2, lett. c), della direttiva 24/2014/UE, che menziona, tra i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, proprio il “termine di consegna o di esecuzione”, nonché dall’art. 95, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016, che, tra i criteri oggettivi per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, prevede “le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione” (nello stesso senso, vedi Cons. Stato, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 2510).
Nel senso su indicato è stato affermato anche che: “Nelle gare pubbliche il cronoprogramma è un elemento “quantitativo temporale”, ma nel significato proprio delle leggi fisiche (è misurabile nel tempo), non in quello delle leggi giuridiche, con conseguente possibilità del suo inserimento nell’offerta tecnica” (Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874).
Nel caso di specie, in cui la lex specialis contemplava una clausola che imponeva l’allegazione del cronoprogramma e vietava esplicitamente solo l’anticipazione del contenuto economico dell’offerta (…), non poteva essere escluso un concorrente che si era attenuto all’obbligo di indicazione dei tempi di esecuzione del contratto nell’offerta tecnica.
E’ da ritenere pertanto corretta sul punto la sentenza impugnata, anche con riferimento alla eventuale ambiguità o quanto meno contraddittorietà della citata clausola, dalla cui applicazione in ogni caso non avrebbe potuto derivare tout court l’esclusione dalla gara.
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