Consiglio di Stato, sez. V, 03.02.2021 n. 1001
In primo luogo, la ricorrente principale, da un lato, non ha dichiarato in gara di voler far ricorso al subappalto per lo svolgimento delle attività secondarie previste dal capitolato (…), dall’altro ha precisato che tali attività sarebbero state svolte da ditte specializzate nei rispettivi settori delle analisi di laboratorio e della disinfestazione.
Dette attività sono in realtà del tutto secondarie e di valore irrisorio e non integrano perciò la fattispecie del subappalto (ex art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016): come rilevato dal tribunale, per un verso esse sono singolarmente di valore ampiamente inferiore al 2% dell’importo dell’appalto, (…), dall’altro si tratta di servizi di valori inferiore a 100.000,00 €, non essendo dimostrato neppure che l’incidenza del costo della manodopera e del personale per tali attività secondarie di disinfestazione e derattizzazione sia superiore al 50%.
Infatti, anche a voler ritenere, come sostiene apoditticamente controparte (senza fornire al riguardo alcuna concreta ed effettiva dimostrazione) che le attività in esame sono connotate da un impiego di manodopera superiore al 50 %, mancherebbe in ogni caso l’altro requisito, che stante il chiaro tenore letterale della norma, non è da intendersi come meramente alternativo, dovendo le due condizioni sussistere cumulativamente.
RISORSE CORRELATE
- Subappalto - Limite - Incompatibilità con il diritto euro unitario – Disapplicazione - Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi - Distinzione (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Condizioni - Devono sussistere cumulativamente, non alternativamente (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Forniture o servizi che non configurano un subappalto - Interpretazione e perimetro applicativo (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Attività che non costituiscono subappalto: in cosa consistono ?
- Art. 105, (Subappalto)