White List – Iscrizione – Necessaria soltanto per le attività individuate dall’art. 1, comma 53, Legge n. 190/2012

TAR Latina, 19.12.2020 n. 484

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per aver reso, in sede di compilazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante (modello “A1”), una dichiarazione non corrispondente al vero in ordine all’iscrizione/presentazione di domanda di iscrizione della Biemme Engineering all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list), istituito presso la Prefettura della provincia presso cui la stessa ha sede.
In realtà, l’indicazione relativa all’iscrizione della -Omissis- nella cd. white list che l’aggiudicataria imputa a un mero errore di battitura, è ininfluente posto che l’aggiudicataria non rientra nelle categorie individuate dall’art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012, per le quali è prevista la suddetta iscrizione.
Lo stesso disciplinare, come richiamato dalla ricorrente, coerentemente col dettato normativo specifica che l’onere di specificazione di essere iscritto alla c.d. white list era previsto “limitatamente ai settori indicati dalla normativa vigente”.
Pertanto, appare condivisibile la nota del 4.8.2020 con cui la Stazione Appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela, confermando che “l’iscrizione alla White List di cui al punto 5 della sezione D del modello A1 non è necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto in quanto le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012”.

[rif. art. 80 d.lgs. n. 50/2016]