Offerta economica – Interpolazione lineare – Contenimento dei costi – Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 10.07.2020 n. 4413

Il criterio dell’interpolazione lineare – fissato dall’originario bando di gara – non è, in sé, illegittimo.
In disparte il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica, quale manifestazione di ampia discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio rileva che il criterio in questione mira a premiare in maniera decisa e significativa il ribasso: come tale, la relativa adozione costituisce una legittima facoltà per le Amministrazioni che, nell’ambito della propria attività contrattuale, intendano privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando, il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733).

[rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]