Consiglio di Stato, sez. IV, 10.07.2020 n. 4413
Il criterio dell’interpolazione lineare – fissato dall’originario bando di gara – non è, in sé, illegittimo.
In disparte il fatto che la scelta dell’Amministrazione circa le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica, quale manifestazione di ampia discrezionalità, è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per manifesta illogicità, il Collegio rileva che il criterio in questione mira a premiare in maniera decisa e significativa il ribasso: come tale, la relativa adozione costituisce una legittima facoltà per le Amministrazioni che, nell’ambito della propria attività contrattuale, intendano privilegiare in primis, sin dall’indizione del bando, il contenimento dei costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733).[rif. art. 95 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Formula matematica per assegnazione del punteggio - Va utilizzato tutto il potenziale differenziale per il prezzo - Bilanciamento tra elementi qualitativi ed economici (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Gara telematica - Formula matematica per assegnazione punteggio - Espressa individuazione nel bando o lettera di invito - Necessità - Pubblicazione sul portale - Insufficienza (art. 58 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Formula del punteggio economico - Indipendente / parabolica (od esponenziale) - Marginalizzazione della componente economica a favore della qualità dell’offerta - Legittimità (art. 95 d.lgs. n. 50/2016 , Linee Guida n. 2)
- Offerta economica - Attribuzione del punteggio - Formula ancorata al prezzo anzichè al ribasso - Legittimità - Linee Guida ANAC n. 2 - Vincolatività (art. 95 d.lgs. n 50/2016)
- Punteggio per la valutazione dell’offerta economica - Formula - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta discrezionalmente dalla Stazione Appaltante?
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)