TAR Napoli, 24.06.2020 n. 2634
Considerato: […]
che il Codice di contratti, per quanto di più diretto interesse, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12), ha novellato l’articolo 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 prevedendo che integrino distinte cause di esclusione le seguenti circostanze: “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.”. Tale novella legislativa chiarisce bene che la valutazione di inidoneità professionale deriva da un apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante, che non è necessariamente vincolata alla definitività degli addebiti relativi a pregressi inadempimenti contrattuali;
che la successiva lettera f-bis) correla l’applicazione della suddetta sanzione dell’esclusione della gara al fatto de ” l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”;
che, com’è noto, il citato art. 80, comma 5 si pone a presidio dell’esigenza di verificare l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico che andrà a contrarre con la P.A., prova ne sia che la declinazione applicativa dei suindicati principi regolatori ha trovato chiara esplicazione nelle linee guida all’uopo confezionate dall’ANAC, che, al punto 4.2., precisano, tra l’altro, che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”;
che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di parere (numero 02042/2017) licenziato a seguito dell’Adunanza del 14 settembre 2017, la differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla Stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis) l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico. Resta fermo che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, ragion per cui il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizione normativa – nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5, lett.c) (Cons. Stato, III, 23/08/2018, n. 5040);
che, ai fini della conclusiva reiezione del ricorso, la Sezione – preso atto della omessa dichiarazione da parte dell’aggiudicataria della pregressa revoca di aggiudicazione disposta nei suoi confronti per il mancato allestimento dell’automezzo adibito al servizio oggetto di gara – ritiene di confermare il proprio orientamento (ex multis, 23.4.2020, n.1426) in linea con quella giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, III, 12/02/2019, n.230; Cons. Stato, V, 9/1/2019, n.196) secondo la quale, in merito alla causa di esclusione di cui alla lettera f-bis) del citato comma 5, in quanto di stretta interpretazione perché derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d’appalto, va affermato che tale disposizione si riferisce (testualmente) all’ipotesi in cui venga resa una dichiarazione espressa “non veritiera”, ossia falsa, laddove ipotesi affatto diversa è – come appunto nella fattispecie – la semplice omissione dichiarativa di mera esclusione non incidente sulla affidabilità ed integrità morale dell’operatore economico, dal momento che un’omissione dichiarativa giammai potrebbe integrare gli estremi della “falsa dichiarazione” o del grave illecito disciplinare in presenza di violazione di una norma civile, penale o amministrativa;
che, dunque, non si tratta né di esclusione dalla medesima gara nel cui ambito è avvenuta la produzione né di esclusione cui sia seguita l’iscrizione nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC;
RISORSE CORRELATE
- Grave illecito professionale - Verifica articolata su due livelli - Comportamento pregresso e giudizio negativo prognostico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : l' operatore economico concorrente non ha facoltà di scegliere i fatti da dichiarare
- Differenza tra omessa e falsa dichiarazione ai fini della segnalazione ad ANAC e dell’ annotazione nel Casellario informatico
- Gravi illeciti professionali : la Stazione Appaltante deve esprimersi mediante rigorosa motivazione , previa istruttoria in contraddittorio con l' Operatore Economico
- Gravi illeciti professionali - Valutazione - Incidenza sui requisiti imprescindibili di integrità ed affidabilità del concorrente - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa dichiarazione - Esclusione - Adeguata motivazione - Necessità - Discrezionalità della Stazione Appaltante - Limite (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali : prescindono dall'esistenza di un contratto d'appalto (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazioni omesse , false o fuorvianti - Esclusione - Non è automatica - Occorre una valutazione in concreto della Stazione appaltante (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Grave illecito professionale sopravvenuto in corso di gara e succesivamente alla verifica dei requisiti - Obbligo di comunicazione alla Stazione Appaltante - Sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Falsa dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici
- Rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna - Grave illecito professionale - Esclusione - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Obblighi dichiarativi ex art. 80 , comma 5, lett. c e b-bis, d.lgs. n. 50/2016, false dichiarazioni ed esclusione automatica: la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
- Omessa dichiarazione relativa a "tutte" le condanne pregresse - Esclusione automatica - Rilevanza - Limiti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Falsa dichiarazione - Concetto di falso - Non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) d.lgs. n. 50/2016)
- Obblighi dichiarativi - Informazioni dovute - Gravi illeciti professionali - Falsa dichiarazione - Rimessione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazione omessa, reticente o falsa - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Subappalto e subaffidamento: differenza - 2) Falsa dichiarazione: comprende sia il falso “commissivo” che “omissivo” - 3) Condanne penali in capo al subappaltatore - Omessa dichiarazione - Esclusione automatica del concorrente subappaltante - Correttivi - Applicazione alla luce delle sentenza Corte di Giustizia Europea (art. 80 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Rinvio a giudizio per fatti inerenti ad altra gara d’appalto - Obbligo dichiarativo - Sussiste - Differenza tra falsa e carente dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- False dichiarazioni o esclusione pregressa - Relative ad altre procedure - Non rilevano per la gara in corso - Gravi illeciti professionali - Obblighi dichiarativi - Occorre comunque che risultino dal Casellario Informatico ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante - Causa di esclusione - Valutazione (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Precedente esclusione per irregolarità fiscale ormai sanata - Obbligo dichiarazione - Non sussiste - False dichiarazioni o falsa documentazione - Motivo di esclusione da successive gare - Ipotesi tipiche - Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Dichiarazione " omessa " e dichiarazione " falsa " - Differenza ai fini dell'esclusione dalla gara (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Omessa o falsa dichiarazione - Differenza - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)