Dalla lettura del suddetto alinea è evidente che la lex concorsualis ha previsto che i computi metrici non estimativi debbano assurgere ad elemento essenziale dell’offerta tecnica, contenente le quantità e dimensioni di tutte le migliorie proposte, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni e delle forniture, con un grado di dettaglio pari a quello previsto dal Legislatore per la progettazione esecutiva, a mente dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
Infatti, il computo metrico non estimativo, completo in ogni sua parte, è deputato ad integrare il Capitolato Speciale d’Appalto e costituisce parte integrante del Contratto d’appalto, vincolando l’impresa aggiudicatrice nell’esecuzione dei lavori e delle opere ivi puntualmente indicate, così come previsto dallo stesso Disciplinare di gara, ove viene precisato che “… le “proposte migliorative” costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto…”.
In sostanza, il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui vengono descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto in considerazione della circostanza che, nella specie, il bando non richiede la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si potrebbero evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici, né sarebbe possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto si andrebbe ad integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica incompleta“.
In tal senso (i.e. carattere essenziale della produzione del computo metrico non estimativo) depone altresì T.A.R. Puglia, Lecce n. 55/2020 sempre con riferimento all’ipotesi di un’offerta tecnica carente del suddetto computo, essendo stato ciò espressamente previsto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara nella fattispecie oggetto di quel giudizio.
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila n. 175/2012 ha escluso – a fronte di una clausola della legge di gara che richiedeva la produzione a pena di esclusione del computo metrico – l’ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di omessa produzione del computo metrico.
Analogamente si è pronunciato il T.A.R. Campania, Salerno, nella sentenza n. 376/2020, secondo la quale “La essenzialità del computo metrico estimativo, comprensivo delle voci corrispondenti alle migliorie proposte, emerge, tra l’altro, da altre previsioni della lex specialis”.[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Computo metrico estimativo - Finalità - Richiesta a pena di esclusione - Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta tecnica carente o incompleta: quando è necessaria l'esclusione ?
- Contenuto minimo dell'offerta tecnica (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio per l'offerta tecnica - Inesattezze od imprecisioni imputabili agli atti di gara - Applicabile (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Curriculum allegato all'offerta tecnica – Mancata sottoscrizione – Soccorso istruttorio - Esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalto a corpo - Corrispettivo - Computo metrico estimativo - Irrilevanza (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Offerta tecnica peggiorativa - Penalizzazione nel punteggio - Esclusione; 2) Computo metrico - Contenuto essenziale - Livello di dettaglio - Corrisponde al progetto esecutivo (art. 23 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)