La giurisprudenza ha recentemente confermato che in sede di presentazione dell’offerta non è necessaria l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto cosiddetto “necessario” e cioè allorchè il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili. Per quanto riguarda la quota delle opere da subappaltare, è stata ritenuta valida anche una dichiarazione di subappalto mancante della suddetta indicazione, in quanto ritenuta colmabile mediante un’interpretazione complessiva e di buona fede, nella prospettiva che sia assicurata la più ampia partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ritenendo quindi direttamente applicabile il tetto massimo previsto dalla normativa vigente (art. 105 d.lgs. n. 50/2016).