Referenze bancarie successive alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta: è attivabile il soccorso istruttorio?

Come chiarito da condivisa giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 03.08.2018 n. 4810), le referenze bancarie sono uno dei mezzi di prova tramite cui le imprese si qualificano sul piano economico-finanziario e costituisce uno strumento finalizzato a dimostrare se sussistano i requisiti in questione. Pertanto, nell’ipotesi in cui la referenza prodotta dall’impresa concorrente non si riveli idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima è tenuta a soccorrere l’impresa mediante l’ampio potere di regolarizzazione previsto dal codice dei contratti.
Inoltre, è stato anche chiarito che l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto; le referenze bancarie, infatti, riguardano la qualità soggettiva del concorrente che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta relativa alla documentazione amministrativa, mentre l’offerta economica è contenuta in altra distinta busta (TAR Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88).
Non rileva in senso contrario la circostanza che la referenza bancaria riporti la data successiva alla scadenza della data di presentazione dell’offerta. Si è ravvisato che il comma 9 dell’art. 83 in questione ritiene il soccorso istruttorio ammissibile per la “mancanza” di elementi” e consente anche che le dichiarazioni mancanti siano “rese” (e non solo integrate o regolarizzate) successivamente, consentendo, quindi, anche di allegare documenti formati dopo la richiesta da parte dell’amministrazione (TAR Napoli, sez. VIII, 19.10.2017 n. 4884).
Pertanto, se è consentito ricorrere al soccorso istruttorio anche qualora manchino una o più referenze bancarie, a maggiore ragione lo stesso deve ritenersi ammissibile nell’ipotesi in cui non siano state indicate le ragioni per le quali una delle due referenze bancarie richieste non sia stata presentata per tempo (da ultimo, TAR Napoli, 09.04.2019 n. 1972).

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