La questione concerne il delicato rapporto tra accesso e riservatezza in materia di documentazione prodotta in sede di partecipazione a pubblici incanti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’accesso viene chiesto quando la parte istante non avrebbe più la possibilità di impugnare l’aggiudicazione disposta in favore del soggetto che ha prodotto la documentazione ritenuta non ostensibile per motivi di riservatezza.
In verità la giurisprudenza è attestata a ritenere che :
– pur essendo vero che il diritto di accesso è attribuito (anche) per la tutela non necessariamente giurisdizionale di posizioni giuridicamente rilevanti, esso può tuttavia sussistere a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (Cons. Stato, sez. IV, 14.2. 2006 n. 573);
– ciò che compete all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, l. n. 241/1990), è dunque la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. Ma, al contrario, l’amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria.
– il diritto di accesso quale “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, co. 2, l. n. 241/1990), può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge – costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale – e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell’amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell’accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell’istante.
Come, peraltro, più volte già affermato (ex multis TAR Bari, n. 895/2016, a mente delle cui indicazione “l’accesso, in quanto strumentale ad imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241/1990) nei confronti sia di titolari di posizioni giuridiche qualificate che di portatori di interessi diffusi e collettivi (art. 4 DPR n. 184/2006), deve comunque essere assicurato a prescindere dall’effettiva utilità che il richiedente ne possa trarre e, dunque, è ammissibile anche quando siano decorsi i termini per l’impugnazione o se la pretesa sostanziale che sottende l’accesso sia infondata”. (…)
Già nel previgente Codice dei contratti, l’art. 13 del d. lgs n. 163/2006, stabiliva che erano sottratti all’accesso e ad ogni forma di divulgazione, tra gli altri documenti, “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali (art. 13, comma 5, lett. a).
Si aggiungeva al comma 6 che l’accesso è comunque consentito al “concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.
La giurisprudenza, ratione temporis, formatasi sulla citata disposizione era orientata a ritenere che :
– la tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume:
– sul piano letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichiarazione, anch’essa resa dall’ “offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale;
– sul piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti;
– compete all’amministrazione aggiudicataria, in sede di valutazione dell’istanza di accesso eventualmente pervenuta, valutare, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dalla offerente poi risultata aggiudicataria, se l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fondi su una “motivata e comprovata dichiarazione”.
Nell’attuale Codice dei contratti pubblici, l’accesso agli atti e la riservatezza sono stati disciplinati dall’art. 53. Tale norma– dopo aver previsto che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 – contiene una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione, sovrapponibili – per quanto qui interessa – a quelle di cui all’art. 13.
Più precisamente sancisce innovativamente che, in relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione. Prevede inoltre che “il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” (art. 53 comma 5 lett a), già contenuto nell’art. 13, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006).
Tuttavia, anche in relazione a tale ipotesi, consente l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento (art. 53 comma 6).
Pertanto, anche nel nuovo contesto normativo risultano utilizzabili le precedenti acquisizioni giurisprudenziali.
RISORSE CORRELATE
- Accesso informale – Decorrenza termine decadenza per il ricorso – Sufficiente già la sola esibizione del documento, estrazione di copia o la mera indicazione della pubblicazione contenente le notizie
- Accesso all' offerta tecnica ai fini della difesa in giudizio - Collegamento tra interesse e documento - Sufficienza (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara - Esercizio abusivo - Inappropriata acquisizione di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale - In mancanza di impugnazione dell'aggiudicazione - Diniego (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso difensivo alle offerte - Segreti tecnici o commerciali - Stretta indispensabilità e strumentalità - Onere della prova (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Parti secretate delle offerte tecniche - Principi tra vecchio e nuovo Codice (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso ai documenti - Differito all'aggiudicazione soltanto per le offerte tecnico-economiche (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara da parte di un soggetto estraneo alla procedura - Possibilità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti preordinato alla verifica su corretta esecuzione del contratto e concessione di eventuali proroghe - Legittimità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso alla documentazione di gara - Differimento fino all'aggiudicazione - Limiti (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Diritto d'accesso del secondo classificato in gara - Prevalenza su segreti tecnici o commerciali (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Interesse - Deve essere considerato in astratto (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreti tecnici o commerciali - Esclusione relativa - Limiti - Concetto di difesa in giudizio (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti secretati – Accesso agli atti – Esercizio - Condizione - Bilanciamento di interessi - Modalità (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti - Segreto e riservatezza commerciale - Differenza - Disciplina del nuovo Codice dei contratti e della Legge sul procedimento amministrativo (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti collegato alla difesa in giudizio – Tutela di segreti tecnici e commerciali – Bilanciamento – Effettiva conoscenza dei vizi dell’aggiudicazione – Decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso – Disciplina nazionale – Principi comunitari – Applicazione (art. 13 d.lgs. n. 163/2006 – art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti di gara in presenza di progetti sperimentali e innovativi (art. 13 d.lgs. n. 163/2006 - art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti "difensivo" o "defensionale" - Prevalenza su tutela di segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta - Condizioni (Art. 13 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)