Soccorso istruttorio limitato ad un solo elemento dell’offerta economica – Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. VI, 19.06.2017 n. 2973

Nel caso in esame un’impresa concorrente si è discostata, nel prezzo riguardante un singolo prodotto contenuto nell’offerta economica, dal prezzo minimo prescritto dalla lex specialis.
In via ermeneutica è stata valorizzata l’applicazione del principio di proporzionalità, sì da ritenere che il discostamento (oltretutto in minus) del singolo prezzo offerto da quello minimo prescritto dal bando non comportasse affatto l’automatica esclusione dell’offerente.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che nel rinnovato ruolo assegnato all’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere dovere (cfr. artt. 83 e ss. d.lgs. n. 50/2016) di sanare la discrasia relativa ad una singola voce del prezziario, dal momento che il soccorso, limitato ad un solo addendo dell’offerta economica, non compromette l’affidabilità complessiva dell’offerta né altera la par condicio.

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